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Consultazione 2019/66: Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione · 5 pagine
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Art. 8 lett. d ed e
Il sistema di trattamento contiene:
d. i dati, in particolare i dati personali, necessari per lo svolgimento e il controllo delle pratiche nonché per le funzioni di trattamento;
e. i risultati ottenuti dall’analisi dei dati raccolti nell’ambito di una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi della presente legge.
Art. 23 cpv. 3
3Può prevedere che le autorità di cui all’articolo 15 debbano poter accedere in ogni momento mediante procedura di richiamo ai dati di cui agli articoli 21 e 22.
Titolo prima dell’art. 38
Sezione 9: Spese
Art. 38 Principi
1Le spese per le installazioni che le persone obbligate a collaborare necessitano per l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge sono a carico di queste ultime.
2Le persone obbligate a collaborare ricevono dal Servizio un’equa indennità per le spese da esse sostenute per l’attuazione delle sorveglianze e la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 21 e 22.
3I Cantoni partecipano alle spese sostenute dal Servizio per le sue prestazioni e per le indennità versate alle persone obbligate a collaborare.
4Il Consiglio federale può prevedere che:
a. alle persone obbligate a collaborare non venga versata alcuna indennità per le informazioni fornite;
b. le prestazioni del Servizio relative alla fornitura delle informazioni non vengano prese in considerazione nel calcolo della partecipazione dei Cantoni alle spese.
Inserire prima del titolo della sezione 10
Art. 38a Modalità
1Il Consiglio federale disciplina il calcolo e il versamento delle indennità nonché il calcolo e la riscossione della partecipazione alle spese.
2Può prevedere che le indennità e le partecipazioni alle spese siano calcolate nei singoli casi o sotto forma di importi forfettari.
3Per il calcolo nei singoli casi stabilisce le tariffe applicabili.
4Per il calcolo sotto forma di importi forfettari, tiene conto della misura in cui le spese sono imputabili alla Confederazione o ai singoli Cantoni in base all’utilità che trag-