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Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 6 pagine
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Ordinanza sull’amministrazione di beni Avamprogetto nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 408 capoverso 3 del Codice civile1 (CC),
ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’investimento e la custodia dei beni amministrati nell’ambito di una curatela o di una tutela.
2 Non è applicabile agli importi a libera disposizione ai sensi dell’articolo 409 CC.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
a. interessato: una persona fisica per la quale è stata istituita una misura di protezione dei minori o degli adulti;
b. banca: una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche;
c. mandatario: il curatore o il tutore.
Art. 3 Principi relativi all’investimento dei beni
1 I beni dell’interessato devono essere investiti in modo sicuro e, per quanto possibile, redditizio.
2 I rischi d’investimento vanno contenuti mediante una diversificazione adeguata.
RS ..........
1 RS 210
2 RS 952.0
2019–......