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Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 6 pagine
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Ordinanza sull’amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela RU 2019
i. fondi immobiliari di emittenti svizzere in franchi svizzeri, che, conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LICol, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati;
j. investimenti fiduciari in franchi svizzeri;
k. fondi negoziati in borsa con investimenti in oro o argento con custodia fisica dei metalli preziosi.
2 Ai seguenti investimenti si applicano, in riferimento al patrimonio totale, le quote massime seguenti:
a. azioni negli investimenti di cui al capoverso 1 lettere b-e e nelle partecipazioni in società di cui al capoverso 1 lettera h: 25 per cento;
b. titoli di imprese estere negli investimenti di cui alla lettera a: 50 per cento;
c. fondi immobiliari di cui al capoverso 1 lettera i: 10 per cento;
d. fondi con investimenti in oro o argento di cui al capoverso 1 lettera k: 10 per cento.
3 Se la situazione finanziaria dell’interessato è particolarmente favorevole, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti può autorizzare investimenti di maggiore entità.
Art. 10 Conversione in investimenti ammessi
1 Se non adempiono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, gli investimenti in atto al momento dell’istituzione della curatela o della tutela oppure i beni spettanti all’interessato dopo tale data devono essere convertiti entro un termine adeguato in investimenti ammessi.
2 In occasione della conversione occorre tenere conto dell’andamento economico, della situazione personale e, per quanto possibile, della volontà dell’interessato.
3 Si può rinunciare alla conversione se i beni rivestono un valore particolare per l’interessato o la sua famiglia e se è garantito il sostentamento ordinario. La rinuncia richiede l’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti.
Art. 11 Contratti sull’investimento, la custodia e l’amministrazione di beni
1 Il mandatario e la banca o l’assicurazione stipulano, a nome dell’interessato, i contratti sull’investimento, la custodia e l’amministrazione di beni.
2 Su richiesta del mandatario o dell’ufficio competente, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti decide in merito:
a. alla disponibilità di beni ai sensi dell’articolo 7 capoversi 1 o 3;
b. ai beni di cui il mandatario può disporre, autonomamente o soltanto con l’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti, a nome dell’interessato;
c. ai beni di cui l’interessato può disporre personalmente;
d. al diritto d’accesso alle cassette di sicurezza.