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Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 6 pagine
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Ordinanza sull’amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela RU 2019
Art. 4 Autorizzazione
L’autorizzazione da parte dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti secondo la presente ordinanza non sostituisce il suo consenso per gli atti e negozi di cui agli articoli 416 e 417 CC.
Art. 5 Denaro contante
Il mandatario versa il denaro contante senza indugio su un conto presso una banca.
Art. 6 Custodia di valori
1 Il mandatario custodisce i titoli, gli oggetti di valore, i documenti importanti e simili in una cassetta di sicurezza o in un deposito chiuso intestati a nome dell’interessato presso una banca. L’autorità di protezione dei minori e degli adulti sorveglia la custodia.
2 In via eccezionale, il mandatario può custodire i valori in altra sede se ne è garantita la sicurezza oppure se ciò risponde a interessi prioritari dell’interessato. Le deroghe richiedono l’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti.
3 In via eccezionale, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti può disporre che i valori siano custoditi in un proprio locale a prova di incendio, di acqua e di furto.
Art. 7 Considerazione della situazione personale dell’interessato
1 Nello scegliere l’investimento va considerata la situazione personale dell’interessato, in particolare l’età, lo stato di salute, il bisogno di sostentamento, il reddito, il patrimonio e la copertura assicurativa. Per quanto possibile, va considerata anche la volontà dell’interessato.
2 Occorre tenere conto di eventuali prestazioni assicurative, in particolare in caso di pensionamento, infortunio, malattia o necessità di cure.
3 L’investimento va scelto in modo che i mezzi per il sostentamento ordinario dell’interessato e per coprire le spese straordinarie prevedibili siano disponibili in caso di necessità.
Art. 8 Garanzia del sostentamento ordinario
1 I beni necessari a garantire il sostentamento ordinario dell’interessato possono, fatto salvo l’articolo 10 capoverso 3, essere investiti in:
a. depositi nominativi presso banche, inclusi obbligazioni e depositi a termine;
b. obbligazioni a tasso fisso della Confederazione Svizzera, dei Cantoni e dei Comuni, nonché obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione di obbligazioni fondiarie e della Banca di obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri;
c. fondi e fondi indicizzati negoziati in borsa, a condizione che detti fondi investano in investimenti di cui alla lettera b e possano essere distribuiti anche