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Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 6 pagine

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Ordinanza sull’amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela RU 2019

3 L’autorità di protezione dei minori e degli adulti decide se per gli investimenti di cui all’articolo 9 capoverso 1 è necessaria la sua autorizzazione.

4 Gli investimenti di cui all’articolo 9 capoverso 3 e i contratti di amministrazione patrimoniale relativi agli investimenti di cui all’articolo 11 capoverso 1 necessitano dell’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti.

5 L’autorità di protezione dei minori e degli adulti comunica le sue decisioni al mandatario nonché alla banca o all’assicurazione interessata.

Art. 12 Giustificativi, informazioni e consultazione

1 I giustificativi inerenti all’amministrazione dei beni devono essere allestiti a nome dell’interessato. Vanno custoditi dal mandatario.

2 Dal momento dell’assunzione dell’incarico, il mandatario può chiedere in ogni momento alla banca o all’istituto assicurativo informazioni sulla relazione bancaria e sulle assicurazioni dell’interessato, nonché la consultazione dei relativi documenti. Se necessario all’esercizio o alla conclusione dell’incarico, può chiedere tali informazioni e la consultazione anche per il periodo precedente l’assunzione dell’incarico o successivo alla sua conclusione.

3 L’autorità di protezione dei minori e degli adulti ottiene dal mandatario gli estratti conto e di deposito nonché altre informazioni relative alla relazione bancaria e alle assicurazioni dell’interessato.

4 Se necessario, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti può ottenere gli estratti e le informazioni direttamente dalla banca o dall’assicurazione. A tal fine emana una decisione scritta (art. 448 cpv. 1 CC).

Art. 13 Obbligo di documentazione e diritto d’impartire istruzioni

1 Il mandatario deve documentare in modo accurato ed esauriente tutte le decisioni inerenti all’amministrazione dei beni.

2 Nell’ambito del suo obbligo di sorveglianza, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti può impartire istruzioni o mettere a disposizione modelli di moduli e di contratti.

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 4 luglio 20127 sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela è abrogata.

Art. 15 Disposizione transitoria

Fatto salvo l’articolo 10 capoversi 2 e 3, gli investimenti in atto all’entrata in vigore della presente ordinanza e non conformi alle sue disposizioni devono essere convertiti quanto prima, ma al più tardi entro due anni, in investimenti ammessi.

7 RU 2012 3947