Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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L 135/42 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

2. L'ESP è composto di:

a) un'infrastruttura centrale, che comprende un portale di ricerca per l'interrogazione simultanea dell'EES, del VIS,

dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS, del sistema ECRIS-TCN, dei dati Europol e delle banche dati Interpol;

b) un canale di comunicazione sicuro tra l'ESP, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione autorizzati a usare l'ESP;

c) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra l'ESP e l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS centrale, l'ECRIS-TCN, i dati

Europol e le banche dati Interpol nonché tra l'ESP e le infrastrutture centrali del CIR e del MID.

3. eu-LISA provvede allo sviluppo dell'ESP e ne assicura la gestione tecnica.

Articolo 7

Uso del portale di ricerca europeo

1. L'uso dell'ESP è riservato alle autorità degli Stati membri e alle agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE, al CIR e al MID conformemente al presente regolamento, ai dati Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794 o alle banche dati Interpol conformemente al diritto dell'Unione o nazionale che regola tale accesso.

Dette autorità degli Stati membri e agenzie dell'Unione possono ricorrere all'ESP e ai dati che esso fornisce solo per gli obiettivi e le finalità stabiliti dagli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE, nel regolamento (UE) 2016/794 e nel presente regolamento.

2. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 usano l'ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell'EES, del VIS e dell'ETIAS, conformemente ai rispettivi diritti di accesso conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE e al diritto nazionale. Si avvalgono dell'ESP anche per interrogare il CIR, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini degli articoli 20, 21 e 22.

3. Le autorità degli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono usare l'ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nel SIS centrale di cui ai regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861.

4. Quando previsto a norma del diritto dell'Unione, le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 usano l'ESP per cercare nel SIS centrale dati relativi a persone o documenti di viaggio.

5. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 possono usare l'ESP per cercare dati relativi a documenti di viaggio nelle banche dati Interpol, laddove previsto e conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del diritto dell'Unione e nazionale.

Articolo 8

Profili per gli utenti del portale di ricerca europeo

1. Al fine di consentire l'uso dell'ESP, eu-LISA crea, in cooperazione con gli Stati membri, un profilo basato su ciascuna categoria di utenti dell'ESP e sulle finalità delle loro interrogazioni, secondo le modalità tecniche e i diritti di accesso di cui al paragrafo 2. Ogni profilo comprende, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, le seguenti informazioni:

a) i campi di dati da usare per l'interrogazione;

b) i sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol che sono o possono essere interrogati e che

forniscono una risposta all'utente;

c) i dati specifici contenuti nei sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol che possono

essere interrogati;

d) le categorie di dati che possono essere forniti in ciascuna risposta.