Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/45
c) i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere w) e x), esclusi i dati relativi alle impronte palmari, del regolamento
(UE) 2018/1861;
d) la raccolta di dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere u) e v), esclusi i dati relativi alle impronte palmari, del
regolamento (UE) 2018/1860.
I template biometrici sono conservati nel BMS comune separati per logica in base al sistema di informazione dell'UE da cui provengono i dati.
2. Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1, il BMS comune inserisce in ogni template biometrico un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE in cui sono conservati i corrispondenti dati biometrici e un riferimento alle effettive registrazioni in tali sistemi di informazione dell'UE.
3. I template biometrici sono inseriti nel servizio BMS comune solo dopo che questo ha effettuato un controllo automatizzato della qualità dei dati biometrici aggiunti in uno dei sistemi di informazione dell'UE al fine di accertare il rispetto di norme minime di qualità dei dati.
4. La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di cui all'articolo 37, paragrafo 2.
5. La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del BMS comune, al fine di garantire che l'efficacia delle ricerche biometriche rispetti procedure critiche in termini di tempo quali i controlli di frontiera e le identificazioni. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.
Articolo 14
Ricerca di dati biometrici tramite il servizio comune di confronto biometrico
Per la ricerca dei dati biometrici conservati al loro interno, il CIR e il SIS usano i template biometrici conservati nel BMS comune. Le interrogazioni con dati biometrici sono effettuate per le finalità del presente regolamento e dei regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.
Articolo 15
Periodo di conservazione dei dati nel servizio comune di confronto biometrico
I dati di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, sono conservati nel BMS comune soltanto per il tempo in cui i corrispondenti dati biometrici sono conservati nel CIR o nel SIS. Tali dati sono cancellati dal BMS comune in modo automatizzato.
Articolo 16
Registrazioni
1. Fatti salvi l'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008 e gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 2018/1861, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel BMS comune. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha effettuato l'interrogazione;
b) lo storico della creazione e della conservazione dei template biometrici;
c) i sistemi di informazione dell'UE interrogati con i template biometrici conservati nel BMS comune;
d) la data e l'ora dell'interrogazione;
e) il tipo di dati biometrici usati per avviare l'interrogazione;
f) i risultati dell'interrogazione e la data e l'ora del risultato;