Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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L 135/44 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
3. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Dette registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Ove, tuttavia, esse siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando non sono più necessarie per le procedure di monitoraggio.
Articolo 11
Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica dell'uso del portale di ricerca europeo
1. Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR a causa di un guasto dell'ESP, eu-LISA informa gli utenti del portale in modo automatizzato.
2. Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR a causa di un guasto dell'infrastruttura nazionale di uno Stato membro, tale Stato membro ne informa eu-LISA e la Commissione in modo automatizzato.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, fintantoché il guasto tecnico non è riparato, l'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, non si applica e gli Stati membri accedono direttamente ai sistemi di informazione dell'UE o al CIR quando sono tenuti a farlo a norma del diritto nazionale o dell'Unione.
4. Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR a causa di un guasto dell'infrastruttura di un'agenzia dell'Unione, l'agenzia in questione ne informa eu-LISA e la Commissione in modo automatizzato.
CAPO III
Servizio comune di confronto biometrico
Articolo 12
Servizio comune di confronto biometrico
1. Al fine di sostenere il CIR e il MID nonché gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN è istituito un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune) che conserva i template biometrici ottenuti dai dati biometrici di cui all'articolo 13 registrati nel CIR e nel SIS e consente di effettuare interrogazioni con dati biometrici trasversalmente in più sistemi di informazione dell'UE.
2. Il BMS comune è composto di:
a) un'infrastruttura centrale, che sostituisce i sistemi centrali rispettivamente dell'EES, del VIS, del SIS, dell'Eurodac e
dell'ECRIS-TCN nella misura in cui registri template biometrici e consenta di effettuare interrogazioni con dati biometrici;
b) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il BMS comune, il SIS centrale e il CIR.
3. eu-LISA provvede allo sviluppo del BMS comune e ne assicura la gestione tecnica.
Articolo 13
Conservazione di template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico
1. Il BMS comune conserva i template biometrici, che ottiene dai seguenti dati biometrici:
a) i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 18,
paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/2226;
b) i dati di cui all'articolo 9, punto 6), del regolamento (CE) n. 767/2008;