Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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L 135/40 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'EES, al VIS, all'ETIAS e al SIS.

2. Il presente regolamento si applica alle persone i cui dati personali possono essere trattati nei sistemi di informazione dell'UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i cui dati sono raccolti ai fini di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 1 del regolamento (UE) 2017/2226, agli articoli 1 e 4 del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1860 e all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1861.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399;

2) «verifiche di frontiera»: le verifiche di frontiera quali definite all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2016/399;

3) «autorità di frontiera»: le guardie di frontiera incaricate, conformemente al diritto nazionale, di procedere alle verifiche di frontiera;

4) «autorità di controllo»: l'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e l'autorità di controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680;

5) «verifica»: il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità di una identità dichiarata (verifica «uno a uno»);

6) «identificazione»: il procedimento volto a determinare l'identità di una persona mediante interrogazione di una banca dati confrontando varie serie di dati (verifica «uno a molti»);

7) «dati alfanumerici»: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;

8) «dati di identità»: i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettere da a) a e);

9) «dati relativi alle impronte digitali»: le immagini delle impronte digitali e le immagini delle impronte digitali latenti che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono confronti precisi e irrefutabili sull'identità di una persona;

10) «immagine del volto», le immagini digitalizzate del volto di una persona;

11) «dati biometrici»: i dati relativi alle impronte digitali o alle immagini del volto o di entrambe;

12) «template biometrico»: la rappresentazione matematica ottenuta estraendo elementi dai dati biometrici, limita

tamente alle caratteristiche necessarie per effettuare identificazioni e verifiche;

13) «documento di viaggio»: il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le

frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;

14) «dati del documento di viaggio»: tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio, data di scadenza della

validità del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio;

15) «sistemi di informazione dell'UE»: l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS e l'ECRIS-TCN;

16) «dati Europol»: i dati personali trattati da Europol per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c),

del regolamento (UE) 2016/794;

17) «banche dati Interpol»: la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (banca dati SLTD) e la banca

dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (banca dati TDAWN);

18) «corrispondenza»: la coincidenza risultante da un confronto automatizzato tra dati personali registrati o in fase di

registrazione in un sistema di informazione o in una banca dati;

19) «autorità di polizia»: l'autorità competente quale definita all'articolo 3, punto 7), della direttiva (UE) 2016/680;

20) «autorità designate»: le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 26), del

regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione 2008/633/GAI e all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240;