Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/43

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità tecniche dei profili di cui al paragrafo 1, nel rispetto dei diritti di accesso degli utenti dell'ESP conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'UE e al diritto nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

3. I profili di cui al paragrafo 1 sono riesaminati periodicamente da eu-LISA in cooperazione con gli Stati membri, almeno una volta all'anno, e aggiornati se necessario.

Articolo 9

Interrogazioni

1. Gli utenti dell'ESP avviano un'interrogazione presentando dati alfanumerici o biometrici all'ESP. Ove un'interro gazione sia stata lanciata, l'ESP interroga simultaneamente l'EES, l'ETIAS, il VIS, il SIS, l'Eurodac, l'ECRIS-TCN, il CIR, i dati Europol e le banche dati Interpol, usando i dati presentati dall'utente e in funzione del profilo dell'utente.

2. Le categorie di dati usati per avviare l'interrogazione tramite l'ESP corrispondono alle categorie di dati relativi a persone o documenti di viaggio che possono essere usati per interrogare i vari sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol conformemente agli strumenti giuridici che li disciplinano.

3. eu-LISA, in cooperazione con gli Stati membri, implementa un documento di controllo dell'interfaccia per l'ESP basato sul formato universale dei messaggi di cui all'articolo 38.

4. Ove un'interrogazione sia stata lanciata da un utente dell'ESP, l'EES, l'ETIAS, il VIS, il SIS, l'Eurodac, il ECRIS-TCN, il CIR, il MID, i dati Europol e le banche dati Interpol risponde all'interrogazione fornendo i dati in essi contenuti.

Fatto salvo l'articolo 20, la risposta fornita dall'ESP indica il sistema di informazione dell'UE o la banca dati cui appartengono i dati.

L'ESP non fornisce alcuna informazione in merito ai dati contenuti nei sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alla banca dati Interpol a cui l'utente non ha accesso a norma del diritto dell'Unione e nazionale applicabile.

5. L'ESP è progettato in modo da garantire che le interrogazioni delle banche dati Interpol lanciate attraverso l'ESP siano effettuate in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.

6. L'ESP fornisce risposte all'utente non appena i dati sono disponibili in uno dei sistemi di informazione dell'UE, nei dati Europol o nelle banche dati Interpol. Tali risposte contengono unicamente i dati a cui l'utente ha accesso a norma del diritto dell'Unione e nazionale.

7. La Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare la procedura tecnica di interrogazione da parte dell'ESP dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte dell'ESP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

Articolo 10

Registrazioni

1. Fatti salvi l'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008, l'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240 e gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 2018/1861, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ESP. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:

a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che effettua l'interrogazione e il profilo ESP usato;

b) la data e l'ora dell'interrogazione;

c) i sistemi di informazione dell'UE e le banche dati Interpol interrogati.

2. Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare l'ESP. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato.