Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/39
2. Il quadro consta delle seguenti componenti dell'interoperabilità:
a) un portale di ricerca europeo (ESP);
b) un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune);
c) un archivio comune di dati di identità (CIR);
d) un rilevatore di identità multiple (MID).
3. Il presente regolamento fissa le disposizioni relative ai requisiti di qualità dei dati, al formato universale dei messaggi (UMF) e a un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS), e stabilisce le responsabilità degli Stati membri e dell'Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo e il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità.
4. Il presente regolamento adatta le procedure e le condizioni per l'accesso delle autorità designate degli Stati membri e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
5. Il presente regolamento stabilisce inoltre un quadro per il controllo delle identità delle persone e per l'identifi cazione delle persone.
Articolo 2
Obiettivi
1. Garantendo l'interoperabilità, il presente regolamento persegue i seguenti obiettivi:
a) migliorare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne;
b) contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione illegale;
c) contribuire ad assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi
il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri;
d) migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti;
e) assistere nell'esame delle domande di protezione internazionale;
f) contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
g) facilitare l'identificazione di persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non
identificati nel caso di una catastrofe naturale, incidente o attentato terroristico.
2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono realizzati:
a) garantendo la corretta identificazione delle persone;
b) contribuendo a combattere la frode di identità;
c) migliorando la qualità dei dati e armonizzando i requisiti di qualità per i dati conservati nei sistemi di informazione
dell'UE, nel rispetto dei requisiti concernenti il trattamento dei dati previsti dagli strumenti giuridici dei singoli sistemi e delle norme e dei principi in materia di protezione dei dati;
d) agevolando e sostenendo gli Stati membri nell'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE;
e) rafforzando, semplificando e rendendo più uniformi le condizioni di sicurezza e protezione dei dati che disciplinano
i diversi sistemi di informazione dell'UE, facendo salve la protezione speciale e le garanzie previste per talune categorie di dati;
f) semplificando le condizioni di accesso delle autorità designate all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac, garantendo al
contempo condizioni necessarie e proporzionate per tale accesso;
g) sostenendo le finalità dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN.