Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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L 135/28 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
(6) Nella comunicazione del 16 maggio 2017 contenente la «Settima relazione sui progressi compiuti verso
un'autentica ed efficace Unione della sicurezza», la Commissione, in linea con quanto esposto nella comuni cazione del 6 aprile 2016 e i risultati e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità, ha delineato un nuovo approccio alla gestione dei dati relativi alle frontiere, alla sicurezza e alla migrazione, in base al quale tutti i sistemi di informazione dell'UE per la gestione della sicurezza, delle frontiere e della migrazione dovevano essere interoperabili, in maniera tale da rispettare pienamente i diritti fondamentali.
(7) Nelle conclusioni del 9 giugno 2017 sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire
l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE, il Consiglio ha invitato la Commissione a portare avanti le soluzioni di interoperabilità proposte dal gruppo di esperti ad alto livello.
(8) Nelle conclusioni del 23 giugno 2017 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di migliorare l'interopera
bilità fra le banche dati e ha invitato la Commissione a elaborare quanto prima un progetto di normativa sulla base delle proposte formulate dal gruppo di esperti di alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità.
(9) Per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli alle frontiere esterne, contribuire a prevenire e contrastare
l'immigrazione illegale e concorrere a garantire un alto livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri, migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, assistere nell'esame delle domande di protezione internazionale, contribuire alla prevenzione, all'individuazione e all'indagine dei reati di terrorismo e di altri reati gravi, agevolare l'identificazione di persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati nel caso di una catastrofe naturale, incidente o attentato terroristico, al fine di preservare la fiducia dell'opinione pubblica nel sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, nelle misure di sicurezza dell'Unione e nelle capacità di quest'ultima di gestire le frontiere esterne, è opportuno rendere interoperabili i sistemi di informazione dell'Unione, vale a dire il sistema di ingres si/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), l'Eurodac, il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), affinché essi si integrino reciprocamente unitamente ai relativi dati, rispettando nel contempo i diritti fondamentali degli individui, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. A tal fine è opportuno istituire un portale di ricerca europeo (ESP), un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune), un archivio comune di dati di identità (CIR) e un rilevatore di identità multiple (MID) che fungano da componenti dell'interoperabilità.
(10) L'interoperabilità dovrebbe consentire a tali sistemi di informazione dell'UE di integrarsi reciprocamente al fine di
facilitare la corretta identificazione delle persone, tra cui le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati, contribuire a contrastare la frode di identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei rispettivi sistemi di informazione dell'UE, agevolare l'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE da parte degli Stati membri, rafforzare la sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai rispettivi sistemi di informazione dell'UE, razionalizzare l'accesso, a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e di ECRIS-TCN.
(11) Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero includere l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS ed ECRIS-TCN.
Dovrebbero includere anche i dati Europol ma soltanto in modo tale da rendere possibile la consultazione dei dati Europol simultaneamente a quella dei suddetti sistemi di informazione dell'UE.
(12) Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero trattare i dati personali delle persone i cui dati personali sono
trattati nei sistemi di informazione dell'UE sottostanti e da Europol.
(13) È opportuno istituire l'ESP al fine di facilitare, dal punto di vista tecnico, l'accesso delle autorità degli Stati
membri e delle agenzie dell'Unione, in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato, ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol), nella misura in cui ciò è necessario per svolgere i loro compiti, conformemente ai rispettivi diritti di accesso. Inoltre è opportuno istituire l'ESP al fine di sostenere gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS,