Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/29
dell'Eurodac, del SIS, dell'ECRIS-TCN e dei dati Europol. Permettendo l'interrogazione parallela di tutti i sistemi di informazione dell'UE pertinenti, dei dati Europol e delle banche dati Interpol, l'ESP dovrebbe fungere da interfaccia unica o da mediatore di messaggi («message broker») per la consultazione di diversi sistemi centrali e per il recupero agevole delle informazioni necessarie, nel pieno rispetto dei requisiti concernenti il controllo degli accessi e la protezione dei dati dei sistemi sottostanti.
(14) L'ESP dovrebbe essere progettato in modo da garantire che quando interroga le banche dati Interpol i dati
utilizzati da un utente ESP per avviare un'interrogazione non siano condivisi con i proprietari dei dati Interpol. L'ESP dovrebbe inoltre essere progettato in modo da garantire che le banche dati Interpol siano interrogate esclusivamente in conformità del diritto nazionale e dell'Unione applicabile.
(15) La banca dati sui documenti di viaggio rubati o smarriti (banca dati SLTD) dell'Interpol consente alle entità
autorizzate, responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi negli Stati membri, tra cui le autorità preposte ai servizi per l'immigrazione e al controllo delle frontiere, di accertare la validità di un documento di viaggio. L'ETIAS interroga la banca dati SLTD e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (banca dati TDAWN) per valutare l'eventualità che una persona che sta facendo richiesta di autorizzazione ai viaggi possa, per esempio, migrare irregolarmente o rappresentare una minaccia per la sicurezza. L'ESP dovrebbe consentire le interrogazioni delle banche dati SLTD e TDAWN utilizzando i dati di identità o i dati del documento di viaggio di una persona fisica. Qualora i dati personali siano trasferiti dall'Unione a Interpol attraverso l'ESP, dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia di trasferimenti internazionali di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ovvero le disposizioni nazionali di recepimento del capo V della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le norme specifiche definite nella posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio (6) e nella decisione 2007/533/GAI del Consiglio (7).
(16) L'ESP dovrebbe essere sviluppato e configurato in modo tale da consentire che tali interrogazioni siano effettuate
soltanto attraverso l'uso di dati riguardanti persone o documenti di viaggio presenti in un sistema di informazione dell'UE, nei dati Europol o nelle banche dati Interpol.
(17) Per garantire l'utilizzo sistematico dei pertinenti sistemi di informazione dell'UE, l'ESP dovrebbe essere usato per
interrogare il CIR, l'EES, il VIS, l' ETIAS, l'Eurodac e l'ECRIS-TCN. Un collegamento nazionale ai diversi sistemi di informazione dell'UE dovrebbe essere mantenuto, così da offrire la possibilità di ricorrere tecnicamente a una procedura sostitutiva. L'ESP dovrebbe inoltre essere utilizzato dalle agenzie dell'Unione per interrogare il SIS centrale conformemente ai rispettivi diritti di accesso e ai fini dell'espletamento dei loro compiti. Esso dovrebbe essere un mezzo supplementare per interrogare il SIS centrale, i dati Europol e le banche dati Interpol, integrando le interfacce dedicate esistenti.
(18) I dati biometrici quali le impronte digitali e le immagini del volto sono unici e di conseguenza molto più
attendibili dei dati alfanumerici ai fini dell'identificazione di una persona. Il BMS comune dovrebbe essere uno strumento tecnico da utilizzare per rafforzare e agevolare il lavoro dei sistemi di informazione dell'UE pertinenti e delle altre componenti dell'interoperabilità. Lo scopo principale del BMS comune dovrebbe essere l'agevolazione dell'identificazione di una persona che è registrata in diverse banche dati utilizzando un'unica componente tecnologica per far corrisponderei dati biometrici di quella persona contenuti in diversi sistemi anziché più componenti. Il BMS comune dovrebbe contribuire alla sicurezza e offrire vantaggi in termini finanziari, operativi e di manutenzione. Tutti i sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica, inclusi quelli attualmente utilizzati per l'Eurodac, il VIS e il SIS, usano template biometrici costituiti da dati ricavati mediante estrazione di parametri di campioni biometrici effettivi. Il BMS comune dovrebbe riunire e conservare tutti i template biometrici – separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza – in un unico luogo, facilitando il confronto trasversale ai vari sistemi mediante l'uso di template biometrici e permettendo economie di scala nello sviluppo e nella manutenzione dei sistemi centrali dell'UE.
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). (5) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89). (6) Posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio, del 24 gennaio 2005, sullo scambio con l'Interpol di alcuni dati (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 61). (7) Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).