Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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L 135/32 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
(35) Le registrazioni delle interrogazioni nel CIR dovrebbero indicare lo scopo delle interrogazioni. Se l'interrogazione
è stata effettuata utilizzando l'approccio di consultazione dei dati in due fasi, le registrazioni dovrebbero contenere un riferimento al fascicolo nazionale dell'indagine o del caso, indicando perciò che essa è stata avviata a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.
(36) L'interrogazione del CIR da parte delle autorità designate e di Europol al fine di ottenere un riscontro che segnali
la presenza o meno di dati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac, richiede il trattamento automatizzato dei dati personali. La segnalazione del riscontro positivo non dovrebbe rivelare i dati personali dell'interessato, ma si limiterebbe a indicare che alcuni dei suoi dati sono conservati in uno dei sistemi. L'utente finale autorizzato non dovrebbe assumere alcuna decisione sfavorevole all'interessato basandosi unicamente sulla semplice segnalazione di un riscontro positivo. L'accesso dell'utente finale a tale segnalazione costituirà pertanto un'ingerenza molto limitata nel diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato, consentendo allo stesso tempo alle autorità designate e a Europol di richiedere l'accesso ai dati personali in modo più efficace.
(37) È opportuno istituire il MID per sostenere il funzionamento del CIR, nonché gli obiettivi dell'EES, del VIS,
dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e dell' ECRIS-TCN. Per poter realizzare efficacemente i loro rispettivi obiettivi, questi sistemi di informazione dell'UE richiedono tutti un'identificazione precisa delle persone di cui conservano i dati personali.
(38) Ai fini di un migliore conseguimento degli obiettivi dei sistemi di informazione dell'UE, le autorità che li
utilizzano dovrebbero poter effettuare verifiche sufficientemente affidabili dell'identità delle persone i cui dati sono conservati in sistemi diversi. L'insieme di dati di identità o di dati del documento di viaggio può essere inesatto, incompleto o fraudolento e, a oggi, non vi è alcun modo per rilevare dati di identità o dati del documento di viaggio fraudolenti, inesatti o incompleti mediante un confronto con i dati conservati in un altro sistema. Per rimediare a questa situazione è necessario dotarsi, a livello dell'Unione, di uno strumento tecnico che consenta un'identificazione precisa delle persone per tali scopi.
(39) Il MID dovrebbe creare e conservare i collegamenti tra i dati presenti nei vari sistemi di informazione dell'UE ai
fini dell'individuazione di identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di contrastare la frode di identità. Il MID dovrebbe contenere solo i collegamenti tra i dati sulle persone fisiche presenti in più di un sistema di informazione dell'UE. I dati collegati dovrebbero essere limitati ai dati necessari per verificare se l'interessato è registrato in maniera giustificata o ingiustificata e con identità diverse in sistemi diversi, ovvero per chiarire che due persone aventi dati di identità simili possono non essere la stessa persona. Il trattamento dei dati mediante l'ESP e il BMS comune al fine di collegare i fascicoli individuali trasversalmente ai diversi sistemi dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile e, pertanto, alla semplice rilevazione di un'identità multipla da condurre nel momento in cui sono aggiunti nuovi dati a uno dei sistemi che ha i dati raccolti nel CIR e nel SIS. Il MID dovrebbe prevedere misure di salvaguardia che tutelino le persone con identità multiple lecite da eventuali discriminazioni e decisioni sfavorevoli.
(40) Il presente regolamento prevede nuove operazioni di trattamento dei dati miranti a identificare in modo corretto
le persone interessate. Ciò costituisce un'ingerenza nei loro diritti fondamentali tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Poiché l'attuazione efficace dei sistemi di informazione dell'UE dipende dalla corretta identificazione delle persone interessate, tale ingerenza è giustificata dagli stessi obiettivi per i quali ciascuno di questi sistemi è stato istituito, vale a dire: la gestione efficace delle frontiere dell'Unione, la sicurezza interna dell'Unione e l'attuazione efficace delle politiche dell'Unione in materia di asilo e di visti.
(41) Quando un'autorità nazionale o un'agenzia dell'Unione crea o carica nuove registrazioni, l'ESP e il BMS comune
dovrebbero confrontare i dati riguardanti le persone contenuti nel CIR e nel SIS. Tale confronto dovrebbe essere automatizzato. Il CIR e il SIS dovrebbero utilizzare il BMS comune per individuare eventuali collegamenti sulla base dei dati biometrici. Dovrebbero utilizzare l'ESP per individuare eventuali collegamenti sulla base dei dati alfanumerici. Il CIR e il SIS dovrebbero essere in grado di individuare i dati identici o simili concernenti una persona conservati in più sistemi. In tal caso dovrebbe essere creato un collegamento che indichi che si tratta della stessa persona. Il CIR e il SIS dovrebbero essere configurati in modo tale da individuare i piccoli errori di ortografia o di traslitterazione, così da non creare ostacoli ingiustificati all'interessato.