Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/31
o all'identità del titolare, ovvero qualora l'interessato non sia in grado o rifiuti di cooperare, l'autorità in questione dovrebbe essere in grado di interrogare il CIR al fine di identificare la persona in oggetto. A tal fine, le autorità di polizia dovrebbero rilevare le impronte digitali utilizzando tecniche di scansione diretta (live-scan), a condizione che la procedura sia avviata in presenza di tale persona. Tali interrogazioni del CIR non dovrebbero essere autorizzate ai fini dell'identificazione di minori di età inferiore a 12 anni, a meno che ciò non sia nell'interesse superiore del minore.
(29) Se non si possono usare i dati biometrici dell'interessato o se un'interrogazione con tali dati non dà alcun esito,
l'interrogazione dovrebbe essere effettuata con i dati di identità dell'interessato combinati con i dati del documento di viaggio. Se dall'interrogazione emerge che dati relativi all'interessato sono conservati nel CIR, le autorità dello Stato membro dovrebbero avere accesso al CIR per la consultazione dei dati di identità e dei dati del documento di viaggio di tale persona, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE cui appartengono tali dati.
(30) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure legislative nazionali per designare le autorità competenti a svolgere
le verifiche di identità utilizzando il CIR e stabilendo le procedure, le condizioni e i criteri di queste verifiche, le quali dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. Dette misure, in particolare, dovrebbero conferire a tali autorità il potere di raccogliere dati biometrici della persona durante una verifica di identità effettuata in presenza di un loro rappresentante.
(31) Il presente regolamento dovrebbe altresì introdurre per le autorità designate dallo Stato membro responsabili
della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi e per Europol una nuova possibilità di accesso semplificato ad altri dati rispetto a quelli di identità o a quelli del documento di viaggio presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac. Tali dati possono essere necessari, in casi specifici, a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, ove vi siano motivi ragionevoli per ritenere che la loro consultazione contribuirà alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine dei reati di terrorismo o degli altri reati gravi, in particolare qualora sussista il sospetto che la persona sospettata, l'autore o la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave è una persona i cui dati sono conservati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac.
(32) Il pieno accesso ai dati contenuti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac che sia necessario a fini di
prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, diverso dall'accesso ai dati di identità o ai dati del documento di viaggio contenuti nel CIR, dovrebbe continuare a essere disciplinato dagli strumenti giuridici applicabili. Le autorità designate responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'in dagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ed Europol non sanno in anticipo quale sistema di informazione dell'UE contenga dati sulle persone su cui devono compiere indagini. Ciò causa ritardi e inefficienze. Di conseguenza, l'utente finale autorizzato dall'autorità designata dovrebbe avere la facoltà di vedere in quale di tali sistemi di informazione dell'UE sono registrati i dati corrispondenti al risultato dell'interrogazione. Il sistema interessato verrebbe pertanto segnalato in esito alla verifica automatica della presenza di un riscontro positivo nel sistema (la cosiddetta funzione di segnalazione «match/no match»).
(33) In tale contesto, la risposta dal CIR non dovrebbe essere interpretata o utilizzata come motivo o ragione per
trarre conclusioni o adottare misure riguardo a una persona, ma dovrebbe essere utilizzata soltanto per presentare una richiesta di accesso ai sistemi di informazione sottostanti dell'UE soggetta alle condizioni e alle procedure stabilite dai rispettivi strumenti giuridici che regolamentano tale accesso. Qualsiasi richiesta di accesso di questo genere dovrebbe essere soggetta al capo VII del presente regolamento e, laddove applicabile, al regolamento (UE) 2016/680, alla direttiva (UE) 2016/680 o al regolamento (UE) 2016/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
(34) In linea di massima, se da un riscontro positivo emerge che i dati sono registrati nell'EES, nell'ETIAS o nel VIS
o nell'Eurodac, è opportuno che le autorità designate o Europol richiedano il pieno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE interessati. Ove, in via eccezionale, tale accesso integrale non sia richiesto, per esempio perché le autorità designate o Europol hanno già ottenuto i dati con altri mezzi o se il diritto nazionale non consente più di ottenere tali dati, è auspicabile registrare la motivazione della mancata richiesta di accesso.
(8) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).