Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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L 135/30 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

(19) I template biometrici conservati nel BMS comune dovrebbero essere costituiti da dati ricavati mediante estrazione

di parametri di campioni biometrici effettivi, e ottenuti in modo tale che non sia possibile invertire il processo di estrazione. I template biometrici dovrebbero essere ottenuti da dati biometrici, ma non dovrebbe essere possibile ottenere gli stessi dati biometrici dai template biometrici. Poiché i dati sulle impronte palmari e i profili DNA sono conservati unicamente nel SIS e non possono essere utilizzati a fini di controlli incrociati con i dati contenuti in altri sistemi di informazione, conseguendo i principi di necessità e proporzionalità, il BMS comune non dovrebbe conservare i profili DNA o i template biometrici ottenuti dai dati sulle impronte palmari.

(20) I dati biometrici sono dati personali sensibili. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le basi e le garanzie per il

trattamento di tali dati allo scopo di identificare in modo univoco le persone interessate.

(21) I sistemi EES, VIS, ETIAS, Eurodac e ECRIS-TCN richiedono l'identificazione precisa delle persone di cui

conservano i dati personali. Il CIR dovrebbe pertanto agevolare la corretta identificazione delle persone registrate in tali sistemi.

(22) I dati personali conservati in tali sistemi di informazione dell'UE possono riferirsi alle stesse persone, ma con

identità differenti o incomplete. Gli Stati membri dispongono di modalità efficaci per identificare i propri cittadini o residenti permanenti iscritti nel loro territorio. L'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE dovrebbe contribuire alla corretta identificazione delle persone presenti in tali sistemi. Il CIR dovrebbe conservare i dati personali necessari per consentire un'identificazione più precisa delle persone i cui dati sono conservati in tali sistemi, compresi i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici, a prescindere dal sistema nel quale tali dati sono stati inizialmente raccolti. Il CIR dovrebbe conservare solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati dovrebbero essere conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei sistemi sottostanti e sono cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti, in base alla separazione logica.

(23) Una nuova operazione di trattamento consistente nel conservare questo tipo di dati nel CIR anziché in ciascun

sistema separato è necessaria al fine di migliorare l'accuratezza dell'identificazione attraverso il confronto e l'abbi namento automatizzati dei dati. Il fatto che i dati di identità, i dati del documento di viaggio e biometrici siano conservati nel CIR non dovrebbe ostacolare in alcun modo il trattamento dei dati ai fini di EES, VIS, ETIAS, Eurodac o ECRIS-TCN, poiché il CIR dovrebbe essere una nuova componente comune di tali sistemi sottostanti.

(24) È necessario pertanto creare un fascicolo individuale nel CIR per ogni persona registrata nell'EES, nel VIS,

nell'ETIAS, nell'Eurodac o in ECRIS-TCN ai fini di una corretta identificazione dei cittadini di paesi terzi all'interno dello spazio Schengen e quale supporto al funzionamento del MID, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di contrastare la frode di identità. Il fascicolo individuale dovrebbe conservare tutte le informazioni relative all'identità connesse a una data persona in un unico luogo e renderle accessibili agli utenti finali debitamente autorizzati.

(25) Il CIR dovrebbe pertanto agevolare e semplificare l'accesso delle autorità responsabili della prevenzione, dell'accer

tamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sistemi di informazione dell'UE che non sono istituiti esclusivamente a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati gravi.

(26) Il CIR dovrebbe offrire un contenitore comune per i dati di identità, i dati del documento di viaggio e biometrici

delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell' ECRIS-TCN. Dovrebbe rientrare nell'archi tettura tecnica di tali sistemi e fungere da componente comune tra di essi ai fini della conservazione e dell'interro gazione dei dati di identità, dei dati del documento di viaggio e biometrici che trattano.

(27) Tutte le registrazioni nel CIR dovrebbero essere separate logicamente mediante l'apposizione automatica, su

ciascuna di esse, di un'etichetta che indichi il nome del sistema sottostante da cui provengono. Il sistema di controllo degli accessi del CIR dovrebbe utilizzare queste etichette per determinare se consentire o meno l'accesso alle registrazioni.

(28) Ove un'autorità di polizia di uno Stato membro non sia in grado di identificare una persona in ragione

dell'assenza di un documento di viaggio o di un altro documento credibile che ne dimostri l'identità, ovvero ove sussistano dubbi quanto ai dati di identità forniti dall'interessato o all'autenticità del documento di viaggio