Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/75
2) l'articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 1 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) un sistema nazionale (N.SIS) in ciascuno Stato membro, composto dei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS centrale, e che includa almeno un N.SIS di riserva (backup site) nazionale o condiviso;
c) un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS, il CS-SIS di riserva e l'NI-SIS (“infrastruttura di comuni cazione”) che fornisce una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS e provvede allo scambio di dati tra gli uffici SIRENE di cui all'articolo 7, paragrafo 2; e
d) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il CS-SIS e le infrastrutture centrali dell'ESP, del BMS comune e del MID.»;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«8. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS possono essere consultati tramite l'ESP.
9. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS possono anche essere trasmessi tramite l'infrastruttura di comuni cazione sicura di cui al paragrafo 1, lettera d). La trasmissione è limitata alla misura in cui i dati siano necessari per gli scopi del regolamento (UE) 2019/817.»;
3) all'articolo 7 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Gli uffici SIRENE provvedono alla verifica manuale delle identità diverse a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/817. Nella misura necessaria ad assolvere tale compito, gli uffici SIRENE hanno accesso ai dati conservati nel CIR e nel MID per le finalità di cui agli articoli 21 e 26 del regolamento (UE) 2019/817.»;
4) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS siano registrati nei rispettivi N.SIS per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS, nonché l'integrità e la sicurezza dei dati. Tale requisito non si applica ai processi automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettere a), b) e c).
Gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali tramite l'ESP sia registrato per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e ai fini dell'autocontrollo e dell'in tegrità e sicurezza dei dati.»;
5) all'articolo 34, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«g) della verifica delle identità diverse e del contrasto della frode di identità in conformità del capo V del regolamento (UE) 2019/817.»;
6) all'articolo 60, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4, e dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, eu-LISA memorizza nell'ar chivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817 i dati di cui all'articolo 15, paragrafo 4, e al paragrafo 3 del presente articolo che non consentono l'identificazione delle persone fisiche.
eu-LISA permette alla Commissione e agli organismi di cui paragrafo 5 del presente articolo di ottenere relazioni e statistiche personalizzate. Su richiesta, eu-LISA concede agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera l'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche in conformità dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817.».
Articolo 64
Modifiche della decisione 2004/512/CE
All'articolo 1 della decisione 2004/512/CE il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il sistema di informazione visti è basato su un'architettura centralizzata ed è costituito da:
a) l'infrastruttura centrale del CIR di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/817 (*)
b) un sistema d'informazione centrale, in seguito denominato “sistema centrale di informazione visti” o “CS-VIS”;