Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/79
3. Fatti salvi gli ulteriori finanziamenti a tal fine da altre fonti del bilancio generale dell'Unione europea, un importo di 32 077 000 EUR è mobilitato dalla dotazione di 791 000 000 EUR prevista a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per coprire i costi di attuazione del presente regolamento, come previsto ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. Dalla dotazione di cui al paragrafo 3, 22 861 000 EUR sono assegnati a eu-LISA, 9 072 000 EUR sono assegnati a Europol e 144 000 EUR sono assegnati all'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), per sostenere tali agenzie nell'espletamento dei rispettivi compiti conformemente al presente regolamento. Tali finanziamenti sono attuati in regime di gestione indiretta.
5. Le spese sostenute dalle autorità designate sono a carico degli Stati membri designanti. Le spese per connettere al CIR ciascuna autorità designata sono a carico di ciascuno Stato membro.
Le spese sostenute da Europol, comprese quelle per connettersi al CIR, sono sostenute da Europol.
Articolo 71
Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano a eu-LISA i nominativi delle rispettive autorità di cui agli articoli 7, 20, 21 e 26 che possono usare l'ESP, il CIR e il MID o accedervi.
Entro tre mesi dall'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità a norma dell'articolo 72, un elenco consolidato di tali autorità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, eu-LISA pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.
2. eu-LISA comunica alla Commissione il positivo completamento del collaudo di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera b), al paragrafo 2 lettera b), al paragrafo 3, lettera b), al paragrafo 4, lettera b), al paragrafo 5, lettera b), e al paragrafo 6, lettera b).
3. L'unità centrale ETIAS comunica alla Commissione il positivo completamento del periodo transitorio di cui all'articolo 69.
4. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1, tenendo costantemente aggiornata la pagina web.
Articolo 72
Inizio delle attività
1. La Commissione determina la data a partire dalla quale l'ESP entra in funzione mediante un atto di esecuzione una volta che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 7, e all'articolo 43, paragrafo
5;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell'ESP che deve essere effettuato in
cooperazione con le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione che potrebbero utilizzare l'ESP;
c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, e le abbia comunicate alla Commissione.
L'ESP consulta le banche dati Interpol solo se le disposizioni tecniche consentono di rispettare l'articolo 9, paragrafo 5. L'eventuale impossibilità di rispettare l'articolo 9, paragrafo 5, comporta la mancata consultazione delle banche dati Interpol da parte dell'ESP, ma non ritarda l'avvio delle attività dell'ESP.
La Commissione fissa la data di cui al primo comma entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione.
2. La Commissione determina la data a partire dalla quale il BMS comune entra in funzione mediante un atto di esecuzione una volta che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 43, paragrafo 5;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del BMS comune che deve essere
effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri;