Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/77
c) tipo del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio;
d) numero di interrogazioni effettuate con dati biometrici e senza.
Non è possibile identificare individualmente i dati.
3. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi al MID, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:
a) numero di interrogazioni effettuate con dati biometrici e senza;
b) numero di ciascun tipo di collegamento e i sistemi di informazione dell'UE contenenti i dati di collegamento;
c) periodo di tempo in cui un collegamento giallo e rosso è rimasto nel sistema.
Non è possibile identificare individualmente i dati.
4. Il personale debitamente autorizzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha accesso alla consultazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai fini dell'esecuzione delle analisi del rischio e delle valutazioni delle vulnerabilità di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (40).
5. Il personale debitamente autorizzato di Europol ha accesso alla consultazione dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo ai fini dell'esecuzione delle analisi strategiche, tematiche e operative di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/794.
6. Ai fini dei paragrafi l, 2 e 3, eu-LISA conserva i dati di cui a tali paragrafi nel CRRS. Non è possibile identificare persone fisiche dai dati inclusi nel CRRS ma i dati permettono alle autorità di cui ai paragrafi l, 2 e 3 di ricavare relazioni e dati statistici personalizzabili al fine di migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera, assistere le autorità nel trattamento delle domande di visto e sostenere politiche migratorie dell'Unione basate su dati concreti.
7. Su richiesta, la Commissione mette a disposizione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali le informazioni pertinenti al fine di valutare l'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali.
Articolo 67
Periodo transitorio per l'uso del portale di ricerca europeo
1. Per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in funzione del portale di ricerca europeo gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, non si applicano e l'uso del portale è facoltativo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 73 per modificare il presente regolamento prorogando una volta il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo di non oltre un anno, qualora una valutazione dell'attuazione dell'ESP abbia dimostrato che tale proroga è necessaria, in particolare in vista dell'impatto dell'entrata in funzione dell'ESP sull'organizzazione e sulla lunghezza delle verifiche di frontiera.
Articolo 68
Periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni sull'accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi
L'articolo 22, l'articolo 60, punti 8 e 9, l'articolo 61, punti 10 e 11, e l'articolo 65 si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione del CIR di cui all'articolo 72, paragrafo 3.
(40) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).