Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 50Fedlex · Progetto

L 135/76 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

c) un'interfaccia in ciascuno Stato membro, in seguito denominata “interfaccia nazionale” o “NI-VIS”, per assicurare il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro;

d) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali;

e) un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale dell'EES e il CS-VIS;

f) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale VIS e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).».

Articolo 65

Modifiche della decisione 2008/633/GAI

La decisione 2008/633/CE è così modificata:

1) all'articolo 5, è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Le autorità designate possono accedere al VIS a fini di consultazione qualora, in caso di interrogazione dell'archivio comune di dati di identità (CIR) conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 (*) ed essendo rispettate le condizioni di accesso di cui al presente articolo, la risposta di cui all'articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento indichi che nel VIS sono conservati dati.

(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;

2) all'articolo 7 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Europol può accedere al VIS a fini di consultazione qualora, in caso di interrogazione del CIR confor memente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 ed essendo rispettate le condizioni di accesso di cui al presente articolo, la risposta ricevuta di cui all'articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento indichi che nel VIS sono conservati dati.».

CAPO X

Disposizioni finali

Articolo 66

Comunicazione e valutazione

1. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi all'ESP, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:

a) numero di interrogazioni per utente del profilo ESP;

b) numero di interrogazioni di ciascuna banca dati Interpol.

Non è possibile identificare individualmente i dati.

2. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi al CIR, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:

a) numero di interrogazioni ai fini degli articoli 20, 21 e 22;

b) cittadinanza, genere e anno di nascita della persona interessata;