Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/73

b) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

«ff) adotta relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), sul funzionamento tecnico del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI, dell'EES in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'ETIAS in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, dell'ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS in conformità dell'articolo 36, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e sul funzionamento delle componenti dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818;

(*) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'isti tuzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

(**) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'isti tuzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(***) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1)»;

c) la lettera hh) è sostituita dalla seguente:

«hh) adotta osservazioni formali sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai suoi controlli in conformità dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861, dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE)

n. 603/2013, dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1240, dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 52 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e assicura adeguato seguito a tali controlli;»;

d) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:

«mm) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS in conformità dell'articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell'articolo 56, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1862, nonché dell'elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS (N.SIS) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862, come pure dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, dell'elenco delle autorità centrali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816 e dell'elenco delle autorità di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;»;

3) all'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI.

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2016/1624.

Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI, o questioni concernenti l'Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013.

Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti l'EES, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226, o questioni concernenti l'ETIAS, in relazione al regolamento (UE) 2018/1240.