Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/71

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis del presente articolo e ne comunica senza indugio a eu-LISA l'elenco, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2. Tale elenco specifica lo scopo per cui il personale debitamente autorizzato di ciascuna autorità ha accesso ai dati conservati nel sistema d'informazione dell'ETIAS conformemente ai paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis del presente articolo.»;

6) all'articolo 17 il paragrafo 2 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) cognome, nome o nomi, cognome alla nascita, data di nascita, luogo di nascita, sesso, attuale cittadinanza;»;

b) è inserita la lettera seguente:

«a bis) paese di nascita, nome o nomi dei genitori;»;

7) all'articolo 19, paragrafo 4, i termini «articolo 17, paragrafo 2, lettera a)» sono sostituiti dai termini «articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e a bis)»;

8) l'articolo 20 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Il sistema centrale ETIAS avvia un'interrogazione utilizzando l'ESP per confrontare i dati pertinenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) e m), e paragrafo 8, con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in un fascicolo di domanda memorizzato nel sistema centrale ETIAS, nel SIS, nell'EES, nel VIS, nell'Eurodac, nei dati Europol, e nelle banche dati Interpol, SLTD e TDAWN.»;

b) al paragrafo 4, i termini «articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) e m)» sono sostituiti dai termini «articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) e m)»;

c) al paragrafo 5, i termini «articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), f), h) e i)» sono sostituiti dai termini «articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), c), f), h) e i)»;

9) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il sistema centrale ETIAS avvia un'interrogazione utilizzando l'ESP per confrontare i dati pertinenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b) e d), con i dati presenti nel SIS, per stabilire se il richiedente sia oggetto di una delle seguenti segnalazioni:

a) segnalazione di persona scomparsa;

b) segnalazione di persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario;

c) segnalazione di persona da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico.»;

10) all'articolo 52 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Le autorità designate possono accedere a fini di consultazione ai fascicoli di domanda conservati nel sistema centrale ETIAS a norma del presente articolo qualora, in caso di interrogazione del CIR conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817, la risposta ricevuta di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 indichi che in detti fascicoli sono conservati dati.»;

11) all'articolo 53 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Europol può accedere a fini di consultazione ai fascicoli di domanda conservati nel sistema centrale ETIAS a norma del presente articolo qualora, in caso di interrogazione del CIR conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817, la risposta ricevuta di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 indichi che in detti fascicoli sono conservati dati.»;

12) all'articolo 65, paragrafo 3, quinto comma, i termini «articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b), d), e) e f)» sono

sostituiti dai termini «articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), d), e) e f)»;

13) all'articolo 69, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«ca) se del caso, un riferimento all'uso dell'ESP per interrogare il sistema centrale ETIAS di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817;»;

14) all'articolo 73, paragrafo 2, i termini «il repertorio centrale di dati» sono sostituiti dai termini «l'archivio centrale di

relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817, in quanto contenga dati ottenuti dal sistema centrale ETIAS conformemente all'articolo 84 del presente regolamento;»;