Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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L 135/74 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando è all'ordine del giorno una questione concernente l'ETIAS in relazione all'appli cazione del regolamento (UE) 2018/1240.

Eurojust, Europol e la Procura europea possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando è all'ordine del giorno una questione concernente il regolamento (UE) 2019/816.

Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando è all'ordine del giorno una questione concernente i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa essere rilevante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.»;

4) all'articolo 24, paragrafo 3, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari, stabilire le clausole di riservatezza per conformarsi all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013, all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 11, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2019/816 e all'articolo 55, paragrafo 2, dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818;»;

5) l'articolo 27 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«d bis) gruppo consultivo sull'interoperabilità;»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono nominare un rappre sentante ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II.

Europol può nominare un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS ed Eurodac ed EES-ETIAS.

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può nominare anche un rappresentante in seno al gruppo consultivo EES-ETIAS.

Eurojust, Europol e la Procura europea possono nominare ciascuno un rappresentante in seno al gruppo consultivo ECRIS-TCN.

Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono nominare un rappresentante ciascuno in seno al gruppo consultivo sull'interoperabilità.».

Articolo 63

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861

Il regolamento (UE) 2018/1861 è così modificato:

1) all'articolo 3 sono aggiunti i punti seguenti:

«22) “ESP”: il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

23) ”BMS comune”: il servizio comune di confronto biometrico istituito dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817;

24) ”CIR”: l'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817;

25) ”MID”: il rilevatore di identità multiple istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

(*) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;