Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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L 135/80 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 13, e le abbia comunicate alla Commissione;
d) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo di cui al paragrafo 5, lettera b).
La Commissione fissa la data di cui al primo comma entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione.
3. La Commissione fissa la data a partire dalla quale il CIR entra in funzione mediante un atto di esecuzione una volta che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 43, paragrafo 5, e all'articolo 78, paragrafo 10;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del CIR che è effettuato in cooperazione
con le autorità degli Stati membri;
c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 18 e le abbia comunicate alla Commissione;
d) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo di cui al paragrafo 5, lettera b).
La Commissione fissa la data di cui al primo comma entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione.
4. La Commissione determina la data a partire dalla quale il MID entra in funzione mediante un atto di esecuzione una volta che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 28, paragrafi 5 e 7, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33,
paragrafo 6, all'articolo 43, paragrafo 5, e all'articolo 49, paragrafo 6;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del MID, che è effettuato in cooperazione
con le autorità degli Stati membri e l'unità centrale ETIAS;
c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 34 e le abbia comunicate alla Commissione;
d) l'unità centrale ETIAS abbia comunicato alla Commissione le informazioni conformemente all'articolo 71, paragrafo
3;
e) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo di cui al paragrafo 1, lettera b), al paragrafo 2,
lettera b), al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 5, lettera b).
La Commissione fissa la data di cui al primo comma entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione.
5. La Commissione determina, con atti di esecuzione, la data a partire dalla quale i meccanismi e le procedure di controllo automatico della qualità dei dati, gli indicatori comuni per la qualità dei dati e le norme minime di qualità sui dati devono essere utilizzati una volta che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 37, paragrafo 4;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dei meccanismi e delle procedure di
controllo automatico della qualità dei dati, degli indicatori comuni per la qualità dei dati e delle norme minime di qualità dei dati, che ha effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri.
La Commissione fissa la data di cui al primo comma entro 30 giorni dall'atto di esecuzione.
6. La Commissione determina la data a partire dalla quale il CRRS entra in funzione mediante un atto di esecuzione una volta che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 39, paragrafo 5, e all'articolo 43, paragrafo 5;
b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del CRRS che ha effettuato in
cooperazione con le autorità degli Stati membri;
c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui
all'articolo 39 e le abbia comunicate alla Commissione.
La Commissione fissa la data di cui al primo comma entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione.
7. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito dei collaudi effettuati a norma del paragrafo 1, lettera b), del paragrafo 2, lettera b), del paragrafo 3, lettera b), del paragrafo 4, lettera b), del paragrafo 5, lettera b), e del paragrafo 6, lettera b).
8. Gli Stati membri, l'unità centrale ETIAS ed Europol iniziano a utilizzare ciascuna delle componenti dell'interopera bilità a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi, rispettivamente, dei paragrafi 1, 2, 3 e 4.