Avamprogetto O1
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine
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L 135/82 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
Articolo 77
Manuale pratico
La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, eu-LISA e altre agenzie pertinenti, dell'Unione mette a disposizione un manuale pratico per l'implementazione e la gestione delle componenti dell'interoperabilità. Il manuale pratico fornisce orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi. La Commissione adotta il manuale pratico sotto forma di raccomandazione.
Articolo 78
Monitoraggio e valutazione
1. eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo delle componenti dell'interopera bilità e la loro connessione all'interfaccia uniforme nazionale rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2. Entro il 12 dicembre 2019 e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo delle componenti, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo delle componenti dell'intero perabilità nonché sulla loro connessione all'interfaccia uniforme nazionale. Una volta che lo sviluppo è completato, è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e ai costi, giustificando eventuali scostamenti.
3. Quattro anni dopo l'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 72, e successivamente ogni quattro anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico delle componenti dell'interoperabilità, compresa la loro sicurezza.
4. Un anno dopo ogni relazione di eu-LISA la Commissione effettua una valutazione globale delle componenti di interoperabilità, che comprende:
a) una valutazione dell'applicazione del presente regolamento;
b) un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del presente regolamento e della sua incidenza sui diritti
fondamentali, compresa in particolare una valutazione dell'impatto delle componenti dell'interoperabilità sul diritto alla non discriminazione;
c) una valutazione del funzionamento del portale web, compresi dati relativi all'utilizzo del portale web e il numero di
richieste risolte;
d) una valutazione della perdurante validità dei principi di base delle componenti dell'interoperabilità;
e) una valutazione della sicurezza delle componenti dell'interoperabilità;
f) una valutazione dell'uso del CIR a fini di identificazione;
g) una valutazione dell'uso del CIR a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati
gravi;
h) una valutazione delle eventuali implicazioni, incluso qualsiasi impatto sproporzionato sul flusso di traffico ai valichi
di frontiera, e di quelle aventi un impatto sul bilancio generale dell'Unione;
i) una valutazione della ricerca nelle banche dati Interpol attraverso l'ESP che comprenda informazioni sul numero di
riscontri ottenuti dalle banche dati Interpol e informazioni sugli eventuali problemi riscontrati.
La valutazione complessiva a norma del primo comma del presente paragrafo comprende le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
5. Entro il 12 giugno 2020 e successivamente ogni anno fino all'adozione degli atti di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 72, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei preparativi per la piena attuazione del presente regolamento. Tale relazione contiene anche informazioni particolareggiate sulle spese sostenute e sugli eventuali rischi che possono incidere sui costi complessivi.
6. Due anni dopo l'entrata in funzione del MID in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4, la Commissione effettua un esame dell'impatto del MID sul diritto alla non discriminazione. In seguito a questa prima relazione, l'esame dell'impatto del MID sul diritto alla non discriminazione deve far parte dell'esame di cui al paragrafo 4, lettera b), del presente articolo.