Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/81

Articolo 73

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 39, paragrafo 5, all'articolo 49, paragrafo 6, all'articolo 67, paragrafo 2, e all'articolo 69, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 giugno 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 39, paragrafo 5, all'articolo 49, paragrafo 6, all'articolo 67, paragrafo 2, e all'articolo 69, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 39, paragrafo 5, dell'articolo 49, paragrafo 6, dell'articolo 67, paragrafo 2, e dell'articolo 69, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 74

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 75

Gruppo consultivo

eu-LISA istituisce un gruppo consultivo sull'interoperabilità. In fase di progettazione e di sviluppo delle componenti dell'interoperabilità si applica l'articolo 54, paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 76

Formazione

eu-LISA svolge compiti relativi all'offerta di formazione sull'uso tecnico delle componenti dell'interoperabilità a norma del regolamento (UE) 2018/1726.

Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione forniscono al loro personale autorizzato a trattare i dati utilizzando le componenti dell'interoperabilità adeguati programmi di formazione sulla sicurezza dei dati, la qualità dei dati, le norme in materia di protezione dei dati, le procedure applicabili al trattamento dei dati e gli obblighi d'infor mazione conformemente agli articoli 32, paragrafo 4, 33, paragrafo 4, e 47.

Se del caso, sono organizzati corsi di formazione congiunti a livello dell'Unione per rafforzare la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche tra il personale delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione autorizzate a trattare i dati utilizzando le componenti dell'interoperabilità. È prestata particolare attenzione al processo di indivi duazione multipla dell'identità, compresa la verifica manuale delle identità diverse e la relativa necessità di mantenere idonee garanzie dei diritti fondamentali.