Avamprogetto O1

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 58 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/83

7. Gli Stati membri ed Europol comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi da 3 a 6. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.

8. eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per redigere la valutazione complessiva di cui al paragrafo 4.

9. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, e fatte salve le limitazioni necessarie per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non sia compromessa alcuna indagine nazionale, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono relazioni annuali sull'ef ficacia dell'accesso ai dati conservati nel CIR a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:

a) gli scopi esatti delle consultazioni, compresi i tipi di reati di terrorismo o altri reati gravi;

b) i fondati motivi addotti per un sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nell'ambito

di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226, del regolamento (CE) n. 767/2008 o del regolamento (UE) 2018/1240;

c) il numero delle richieste di accesso al CIR a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri

reati gravi;

d) il numero e i tipi di casi in cui si è giunti a un'identificazione;

e) la necessità di trattare casi eccezionali d'urgenza, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha

confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori.

Le relazioni annuali preparate dagli Stati membri e da Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

10. Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per gestire le richieste di accesso dell'utente di cui all'articolo 22 e agevolare la raccolta delle informazioni a norma dei paragrafi 7 e 9 del presente articolo ai fini dell'e laborazione delle relazioni e delle statistiche di cui a tali paragrafi. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

Articolo 79

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le disposizioni del presente regolamento relative all'ESP si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 1.

Le disposizioni del presente regolamento relative al BMS comune si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2.

Le disposizioni del presente regolamento relative al CIR si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 3.

Le disposizioni del presente regolamento relative al MID si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4.

Le disposizioni del presente regolamento relative ai meccanismi e alle procedure di controllo della qualità dei dati automatizzati, agli indicatori comuni di qualità dei dati e alle norme minime di qualità dei dati si applicano a decorrere rispettivamente dalle date stabilite dalla Commissione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 5.

Le disposizioni del presente regolamento relative al CRRS si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 6.

Gli articoli 6, 12, 17, 25, 38, 42, 52, 54, 56, 57, 70, 71, 73, 74, 75, 77 e 78, paragrafo 1, si applicano a decorrere dall'11 giugno 2019.

Il presente regolamento si applica in relazione all'Eurodac a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento (UE)

n. 603/2013 diventa applicabile.