Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/87

(15) Gli utenti ESP che hanno il diritto di accedere ai dati Europol a norma del regolamento (UE) 2016/794 del

Parlamento europeo e del Consiglio (4) dovrebbero poter consultare i dati Europol simultaneamente ai sistemi di informazione dell'UE ai quali hanno accesso. Qualsiasi ulteriore trattamento dei dati successivo a tale consul tazione dovrebbe avvenire a norma del regolamento (UE) 2016/794, comprese le limitazioni all'accesso o all'uso imposte dal fornitore dei dati.

(16) L'ESP dovrebbe essere sviluppato e configurato in modo tale da consentire che tali interrogazioni siano effettuate

soltanto attraverso l'uso di dati riguardanti persone o documenti di viaggio presenti in un sistema di informazione dell'UE, nei dati Europol o nelle banche dati Interpol.

(17) Per garantire l'utilizzo sistematico dei pertinenti sistemi di informazione dell'UE, l'ESP dovrebbe essere usato per

interrogare il CIR, l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac e l'ECRIS-TCN. Un collegamento nazionale ai diversi sistemi di informazione dell'UE dovrebbe tuttavia essere mantenuto, così da offrire la possibilità di ricorrere tecnicamente a una procedura sostitutiva. L'ESP dovrebbe inoltre essere utilizzato dalle agenzie dell'Unione per interrogare il SIS centrale conformemente ai rispettivi diritti di accesso e ai fini dell'espletamento dei loro compiti. Esso dovrebbe essere un mezzo supplementare per interrogare il SIS centrale, i dati Europol e le banche dati Interpol, integrando le interfacce dedicate esistenti.

(18) I dati biometrici quali le impronte digitali e le immagini del volto sono unici e di conseguenza molto più

attendibili dei dati alfanumerici ai fini dell'identificazione di una persona. Il BMS comune dovrebbe essere uno strumento tecnico da utilizzare per rafforzare e agevolare il lavoro dei sistemi di informazione dell'UE pertinenti e delle altre componenti dell'interoperabilità. Lo scopo principale del BMS comune dovrebbe essere l'agevolazione dell'identificazione di una persona che è registrata in diverse banche dati utilizzando un'unica componente tecnologica per far corrispondere i dati biometrici di quella persona contenuti in diversi sistemi anziché più componenti. Il BMS comune dovrebbe contribuire alla sicurezza e offrire vantaggi in termini finanziari, operativi e di manutenzione. Tutti i sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica, inclusi quelli attualmente utilizzati per l'Eurodac, il VIS e il SIS, usano template biometrici costituiti da dati ricavati mediante estrazione di parametri di campioni biometrici effettivi. Il BMS comune dovrebbe riunire e conservare tutti i template biometrici – separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza – in un unico luogo, facilitando il confronto trasversale ai vari sistemi mediante l'uso di template biometrici e permettendo economie di scala nello sviluppo e nella manutenzione dei sistemi centrali dell'UE.

(19) I template biometrici conservati nel BMS comune dovrebbero essere costituiti da dati ricavati mediante estrazione

di parametri di campioni biometrici effettivi e ottenuti in modo tale che non sia possibile invertire il processo di estrazione. I template biometrici dovrebbero essere ottenuti da dati biometrici, ma non dovrebbe essere possibile ottenere gli stessi dati biometrici dai template biometrici. Poiché i dati sulle impronte palmari e i profili DNA sono conservati unicamente nel SIS e non possono essere utilizzati a fini di controlli incrociati con i dati contenuti in altri sistemi di informazione, seguendo i principi di necessità e proporzionalità, il BMS comune non dovrebbe conservare i profili DNA o i template biometrici ottenuti dai dati sulle impronte palmari.

(20) I dati biometrici sono dati personali sensibili. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le basi e le garanzie per il

trattamento di tali dati allo scopo di identificare in modo univoco le persone interessate.

(21) I sistemi EES, VIS, ETIAS, Eurodac e ECRIS-TCN richiedono l'identificazione precisa delle persone di cui

conservano i dati personali. Il CIR dovrebbe pertanto agevolare la corretta identificazione delle persone registrate in tali sistemi.

(22) I dati personali conservati nei sistemi di informazione dell'UE possono riferirsi alle stesse persone, ma con

identità differenti o incomplete. Gli Stati membri dispongono di modalità efficaci per identificare i propri cittadini o residenti permanenti iscritti nel loro territorio. L'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE dovrebbe contribuire alla corretta identificazione delle persone presenti in tali sistemi. CIR dovrebbe conservare i dati personali necessari per consentire un'identificazione più precisa delle persone i cui dati sono conservati in tali sistemi, compresi i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici, a prescindere dal sistema nel quale tali dati sono stati inizialmente raccolti. Il CIR dovrebbe conservare solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati dovrebbero essere conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei sistemi sottostanti e sono cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti, in base alla separazione logica.

(4) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).