Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/89
(32) Il pieno accesso ai dati contenuti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac che sia necessario a fini di
prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, diverso dall'accesso ai dati di identità o ai dati del documento di viaggio contenuti nel CIR, dovrebbe continuare a essere disciplinato dagli strumenti giuridici applicabili. Le autorità designate responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'in dagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ed Europol non sanno in anticipo quale sistema di informazione dell'UE contenga dati sulle persone su cui devono compiere indagini. Ciò causa ritardi e inefficienze. Di conseguenza, l'utente finale autorizzato dall'autorità designata dovrebbe avere la facoltà di vedere in quale di tali sistemi di informazione dell'UE sono registrati i dati corrispondenti al risultato dell'interrogazione. Il sistema interessato verrebbe pertanto segnalato in esito alla verifica automatica della presenza di un riscontro positivo nel sistema (la cosiddetta funzione di segnalazione «match/no match»).
(33) In tale contesto, la risposta dal CIR non dovrebbe essere interpretata o utilizzata come motivo o ragione per
trarre conclusioni o adottare misure riguardo a una persona, ma dovrebbe essere utilizzata soltanto per presentare una richiesta di accesso ai sistemi di informazione sottostanti dell'UE soggetta alle condizioni e alle procedure stabilite dai rispettivi strumenti giuridici che regolamentano tale accesso. Qualsiasi richiesta di accesso di questo genere dovrebbe essere soggetta al capo VII del presente regolamento e, laddove applicabile, al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o al regolamento (UE) 2016/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
(34) In linea di massima, se da un riscontro positivo emerge che i dati sono registrati nell'Eurodac, è opportuno che le
autorità designate o Europol richiedano il pieno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE interessati. Ove, in via eccezionale, tale accesso integrale non sia richiesto, per esempio perché le autorità designate o Europol hanno già ottenuto i dati con altri mezzi o se il diritto nazionale non consente più di ottenere tali dati, è auspicabile registrare la motivazione della mancata richiesta di accesso.
(35) Le registrazioni delle interrogazioni nel CIR dovrebbero indicare lo scopo delle interrogazioni Se l'interrogazione
è stata effettuata utilizzando l'approccio di consultazione dei dati in due fasi, le registrazioni dovrebbero contenere un riferimento al fascicolo nazionale dell'indagine o del caso, indicando perciò che essa è stata avviata a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.
(36) L'interrogazione del CIR da parte delle autorità designate e di Europol al fine di ottenere un riscontro che segnali
la presenza o meno di dati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac, richiede il trattamento automatizzato dei dati personali. La segnalazione del riscontro positivo non dovrebbe rivelare i dati personali dell'interessato, ma si limiterebbe a indicare che alcuni dei suoi dati sono conservati in uno dei sistemi. L'utente finale autorizzato non dovrebbe assumere alcuna decisione sfavorevole all'interessato basandosi unicamente sulla semplice segnalazione di un riscontro positivo. L'accesso dell'utente finale a tale segnalazione costituirà pertanto un'ingerenza molto limitata nel diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato, consentendo allo stesso tempo alle autorità designate e a Europol di richiedere l'accesso ai dati personali in modo più efficace.
(37) È opportuno istituire il MID per sostenere il funzionamento del CIR, nonché gli obiettivi dell'EES, del VIS,
dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e di ECRIS-TCN. Per poter realizzare efficacemente i loro rispettivi obiettivi, questi sistemi di informazione dell'UE richiedono tutti un'identificazione precisa delle persone di cui conservano i dati personali.
(38) Ai fini di un migliore conseguimento degli obiettivi dei sistemi di informazione dell'UE, le autorità che li
utilizzano dovrebbero poter effettuare verifiche sufficientemente affidabili dell'identità delle persone i cui dati sono conservati in sistemi diversi. L'insieme di dati di identità o di dati del documento di viaggio può essere
(5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). (6) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89). (7) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).