Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
L 135/90 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
inesatto, incompleto o fraudolento e, a oggi, non vi è alcun modo per rilevare dati di identità o dati del documento di viaggio fraudolenti, inesatti o incompleti mediante un confronto con i dati conservati in un altro sistema. Per rimediare a questa situazione è necessario dotarsi, a livello dell'Unione, di uno strumento tecnico che consenta un'identificazione precisa delle persone per tali scopi.
(39) Il MID dovrebbe creare e conservare i collegamenti tra i dati presenti nei vari sistemi di informazione dell'UE ai
fini dell'individuazione di identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di contrastare la frode di identità. Il MID dovrebbe contenere solo i collegamenti tra i dati sulle persone fisiche presenti in più di un sistema di informazione dell'UE. I dati collegati dovrebbero essere rigoro samente limitati ai dati necessari per verificare se l'interessato è registrato in maniera giustificata o ingiustificata e con identità diverse in sistemi diversi, ovvero per chiarire che due persone aventi dati di identità simili possono non essere la stessa persona. Il trattamento dei dati mediante l'ESP e il BMS comune al fine di collegare i fascicoli individuali trasversalmente ai diversi sistemi dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile e, pertanto, alla semplice rilevazione di un'identità multipla da condurre nel momento in cui sono aggiunti nuovi dati a uno dei sistemi che ha i dati raccolti nel CIR e nel SIS. Il MID dovrebbe prevedere misure di salvaguardia che tutelino le persone con identità multiple lecite da eventuali discriminazioni e decisioni sfavorevoli.
(40) Il presente regolamento prevede nuove operazioni di trattamento dei dati miranti a identificare in modo corretto
le persone interessate. Ciò costituisce un'ingerenza nei loro diritti fondamentali tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Poiché l'attuazione efficace dei sistemi di informazione dell'UE dipende dalla corretta identificazione delle persone interessate, tale ingerenza è giustificata dagli stessi obiettivi per i quali ciascuno di questi sistemi è stato istituito, vale a dire: la gestione efficace delle frontiere dell'Unione, la sicurezza interna dell'Unione e l'attuazione efficace delle politiche dell'Unione in materia di asilo e di visti.
(41) Quando un'autorità nazionale o un'agenzia dell'Unione crea o carica nuove registrazioni, l'ESP e il BMS comune
dovrebbero confrontare i dati riguardanti le persone contenuti nel CIR e nel SIS. Tale confronto dovrebbe essere automatizzato. Il CIR e il SIS dovrebbero utilizzare il BMS comune per individuare eventuali collegamenti sulla base dei dati biometrici. Dovrebbero utilizzare l'ESP per individuare eventuali collegamenti sulla base dei dati alfanumerici. Il CIR e il SIS dovrebbero essere in grado di individuare i dati identici o simili concernenti una persona conservati in più sistemi. In tal caso dovrebbe essere creato un collegamento che indichi che si tratta della stessa persona. Il CIR e il SIS dovrebbero essere configurati in modo tale da individuare i piccoli errori di ortografia o di traslitterazione, così da non creare ostacoli ingiustificati all'interessato.
(42) L'autorità nazionale o l'agenzia dell'Unione che ha registrato i dati nel sistema di informazione dell'UE pertinente
dovrebbe confermare o modificare tali collegamenti. Tale autorità nazionale o l'agenzia dell'Unione dovrebbe avere accesso ai dati conservati nel CIR o nel SIS e nel MID ai fini della verifica manuale di diverse identità.
(43) Una verifica manuale delle diverse identità dovrebbe competere all'autorità che ha creato o aggiornato i dati per
i quali è emerso un riscontro positivo, che a sua volta ha dato luogo a un collegamento con i dati conservati in un altro sistema di informazione dell'UE. L'autorità responsabile della verifica manuale delle diverse identità dovrebbe accertare se esistano più identità che si riferiscono alla stessa persona in maniera giustificata o ingiusti ficata. Tale accertamento deve aver luogo, se possibile, in presenza della persona interessata, se del caso chiedendo ulteriori chiarimenti o informazioni. Dovrebbe essere effettuato senza indugio, nel rispetto dei requisiti giuridici riguardanti l'accuratezza delle informazioni ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione.
(44) Per i collegamenti ottenuti attraverso il SIS relativamente a segnalazioni di persone ricercate per l'arresto a fini di
consegna o di estradizione, di persone scomparse o vulnerabili, di persone ricercate per presenziare a un procedimento giudiziario o di persone da sottoporre a controllo discreto o a controllo di indagine, l'autorità responsabile della verifica manuale delle diverse identità dovrebbe essere l'ufficio SIRENE dello Stato membro che