Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/91

ha creato la segnalazione. Tali categorie di segnalazioni SIS sono sensibili e non dovrebbero essere necessa riamente condivise con le autorità che inseriscono o aggiornano i dati collegati a essi in uno degli altri sistemi di informazione dell'UE. La creazione di un collegamento con i dati del SIS dovrebbe lasciare impregiudicate le azioni da intraprendere a norma dei regolamenti (UE) 2018/1860 (8), (UE) 2018/1861 (9) e (UE) 2018/1862 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(45) La creazione di tali collegamenti esige un atteggiamento trasparente nei confronti degli interessati. Al fine di

agevolare l'attuazione delle necessarie garanzie in conformità delle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati, le persone fisiche che, a seguito di una verifica manuale delle identità diverse, sono oggetto di un collegamento rosso o un collegamento bianco dovrebbero esserne informate per iscritto, fatte salve le limitazioni necessarie per proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non siano compromesse indagini nazionali. Tali persone fisiche dovrebbero ricevere un numero di identificazione unico che consenta loro di identificare l'autorità cui dovrebbero rivolgersi per esercitare i propri diritti.

(46) Qualora sia creato un collegamento giallo l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse

dovrebbe avere accesso al MID. Qualora esista un collegamento rosso, le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno un sistema di informazione incluso nel CIR o al SIS dovrebbero avere accesso al MID. Il collegamento rosso dovrebbe indicare che una persona utilizza identità diverse in modo ingiustificato o che una persona utilizza l'identità di un'altra.

(47) Qualora esista un collegamento bianco o verde tra dati di due sistemi di informazione dell'UE, le autorità degli

Stati membri e delle agenzie dell'Unione dovrebbero avere accesso al MID se l'autorità o agenzia interessata abbia accesso a entrambi i sistemi di informazione. Tale accesso dovrebbe essere accordato al solo scopo di consentire a tale autorità o agenzia di individuare potenziali casi di collegamento inesatto o in cui il trattamento dei dati nel MID, nel CIR e nel SIS è avvenuto in violazione del presente regolamento, e di adottare l'azione per correggere la situazione e aggiornare o cancellare il collegamento.

(48) L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,

sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe istituire meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e indicatori comuni della qualità dei dati. eu-LISA dovrebbe essere responsabile dello sviluppo di una capacità centrale di monitoraggio della qualità dei dati e della redazione di relazioni periodiche di analisi dei dati, allo scopo di migliorare il controllo dell'attuazione dei sistemi di informazione dell'UE da parte degli Stati membri. Gli indicatori comuni sui dati dovrebbero includere norme minime di qualità per la conservazione dei dati nei sistemi di informazione dell'UE o nelle componenti dell'interoperabilità. Tali norme di qualità dei dati dovrebbero avere come obiettivo quello di consentire ai sistemi di informazione dell'UE e alle componenti dell'interoperabilità di individuare automaticamente i dati inviati che sono palesemente errati o incoerenti, affinché lo Stato membro da cui provengono sia in grado di verificarli e di provvedere a tutte le misure correttive necessarie.

(49) La Commissione dovrebbe valutare le relazioni di eu-LISA riguardanti la qualità e, se del caso, dovrebbe rivolgere

raccomandazioni agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero elaborare un piano d'azione che illustri le misure correttive volte a colmare le eventuali carenze nella qualità dei dati e dovrebbero riferire regolarmente in merito ai progressi compiuti.

(50) Il formato universale dei messaggi (UMF) dovrebbe fungere quale standard per lo scambio strutturato delle

informazioni a livello transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni. Per le informazioni scambiate abitualmente, l'UMF dovrebbe definire un lessico comune e strutture logiche che facilitino l'interoperabilità permettendo la creazione e la lettura del contenuto dello scambio in modo coerente e semanticamente equivalente.

(51) L'attuazione dello standard UMF può essere contemplata per il VIS, il SIS e qualunque altro modello esistente per

lo scambio di informazioni o sistema di informazione transfrontaliero, nuovo o esistente, del settore Giustizia e affari interni sviluppato dagli Stati membri.

(8) Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'infor mazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1). (9) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14). (10) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).