Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
L 135/88 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
(23) Una nuova operazione di trattamento consistente nel conservare questo tipo di dati nel CIR anziché in ciascun
sistema separato è necessaria al fine di migliorare l'accuratezza dell'identificazione attraverso il confronto e l'abbi namento automatizzati dei dati. Il fatto che i dati di identità, i dati del documento di viaggio e biometrici siano conservati nel CIR non dovrebbe ostacolare in alcun modo il trattamento dei dati ai fini di EES, VIS, ETIAS, Eurodac o ECRIS-TCN, poiché il CIR dovrebbe essere una nuova componente comune di tali sistemi sottostanti.
(24) È necessario pertanto creare un fascicolo individuale nel CIR per ogni persona registrata nell'EES, nel VIS,
nell'ETIAS, nell'Eurodac o in ECRIS-TCN ai fini di una corretta identificazione dei cittadini di paesi terzi all'interno dello spazio Schengen e quale supporto al funzionamento del MID, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di contrastare la frode di identità. Il fascicolo individuale dovrebbe conservare tutte le informazioni relative all'identità connesse a una data persona in un unico luogo e renderle accessibili agli utenti finali debitamente autorizzati.
(25) Il CIR dovrebbe pertanto agevolare e semplificare l'accesso delle autorità responsabili della prevenzione, dell'accer
tamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sistemi di informazione dell'UE che non sono istituiti esclusivamente a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati gravi.
(26) Il CIR dovrebbe offrire un contenitore comune per i dati di identità, i dati del documento di viaggio e biometrici
delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN. Dovrebbe rientrare nell'archi tettura tecnica di tali sistemi e fungere da componente comune tra di essi ai fini della conservazione e dell'interro gazione dei dati di identità, dei dati del documento di viaggio e biometrici che trattano.
(27) Tutte le registrazioni nel CIR dovrebbero essere separate logicamente mediante l'apposizione automatica, su
ciascuna di esse, di un'etichetta che indichi il nome del sistema sottostante da cui provengono. Il sistema di controllo degli accessi del CIR dovrebbe utilizzare queste etichette per determinare se consentire o meno l'accesso alle registrazioni.
(28) Ove un'autorità di polizia di uno Stato membro non sia in grado di identificare una persona in ragione
dell'assenza di un documento di viaggio o di un altro documento credibile che ne dimostri l'identità, ovvero ove sussistano dubbi quanto ai dati di identità forniti dall'interessato o all'autenticità del documento di viaggio o all'identità del titolare, ovvero qualora l'interessato non sia in grado o rifiuti di cooperare, l'autorità in questione dovrebbe essere in grado di interrogare il CIR al fine di identificare la persona in oggetto. A tal fine, le autorità di polizia dovrebbero rilevare le impronte digitali utilizzando tecniche di scansione diretta (live-scan), a condizione che la procedura sia avviata in presenza di tale persona. Tali interrogazioni del CIR non dovrebbero essere autorizzate ai fini dell'identificazione di minori di età inferiore a 12 anni, a meno che ciò non sia nell'interesse superiore del minore.
(29) Se non si possono usare i dati biometrici dell'interessato o se un'interrogazione con tali dati non dà alcun esito,
l'interrogazione dovrebbe essere effettuata con i dati di identità dell'interessato combinati con i dati del documento di viaggio. Se dall'interrogazione emerge che dati relativi all'interessato sono conservati nel CIR, le autorità dello Stato membro dovrebbero avere accesso al CIR per la consultazione dei dati di identità e dei dati del documento di viaggio di tale persona, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE cui appartengono tali dati.
(30) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure legislative nazionali per designare le autorità competenti a svolgere
le verifiche di identità utilizzando il CIR e stabilendo le procedure, le condizioni e i criteri di queste verifiche, le quali dovrebbero rispettare principio di proporzionalità. Dette misure, in particolare, dovrebbero conferire a tali autorità il potere di raccogliere dati biometrici della persona durante una verifica di identità effettuata in presenza di un loro rappresentante.
(31) Il presente regolamento dovrebbe altresì introdurre per le autorità designate dallo Stato membro responsabili
della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi e per Europol una nuova possibilità di accesso semplificato ad altri dati rispetto a quelli di identità o a quelli del documento di viaggio presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac. Tali dati possono essere necessari, in casi specifici, a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, ove vi siano motivi ragionevoli per ritenere che la loro consultazione contribuirà alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine dei reati di terrorismo o degli altri reati gravi, in particolare qualora sussista il sospetto che la persona sospettata, l'autore o la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave è una persona i cui dati sono conservati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS o nell'Eurodac.