Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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In virtù dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà a referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato.

Le disposizioni legali proposte dall’avamprogetto traspongono nel diritto svizzero le basi legali concernenti l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE e derivano direttamente dagli obblighi ivi contenuti. L’avamprogetto dell’atto normativo può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

7.4 Aspetti giuridici del testo di attuazione

Competenza di delega al Consiglio federale ai sensi dell’articolo 110h LStrI e dell’articolo 22 LSIP

La delega di competenze a favore del Consiglio federale si fonda sull’articolo 182 capoverso 1 Cost., in virtù del quale il Consiglio federale può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza. Si tratta qui di norme di diritto necessarie in vista dell’attuazione delle prescrizioni di legge e dei regolamenti UE sull’interoperabilità.