Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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colo 54 capoverso 1 della Costituzione federale54 (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. Orbene, nel presente caso il Consiglio federale non può invocare tale competenza (cfr. art. 7a cpv. 1 e 2 [LOGA] nonché art. 24 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 200255 sull’Assemblea federale [LParl]). Ne deriva che l’Assemblea federale è competente per l’approvazione di entrambi gli scambi di note.
7.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
Con il recepimento dei due sviluppi dell’acquis di Schengen, la Svizzera adempie i propri impegni derivanti dall’AAS. Contribuisce inoltre all’attuazione uniforme dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino. Il recepimento dei due regolamenti UE e le modifiche legislative che ne derivano sono pertanto compatibili con il diritto internazionale.
7.3 Forma dell’atto
Il recepimento dei due regolamenti UE non implica l’adesione della Svizzera a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l’approvazione dei pertinenti scambi di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, nella legislazione nazionale in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost. sono emanate sotto forma di legge federale.
I regolamenti UE recepiti mediante scambio di note comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto quali i diritti di consultazione e di accesso ai sistemi d’informazione. Il recepimento richiede inoltre modifiche a livello di legge (cfr. n. 4). Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero le basi giuridiche europee per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE sottostà pertanto a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).
54 RS 101
55 RS 171.10