Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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mo 4 mesi, cat. 3) inviato dagli Stati Schengen, oppure dal personale attinto dalla riserva di reazione rapida (cat. 4). In futuro, il contributo degli Stati Schengen alle categorie 2 e 3 sarà disciplinato in maniera vincolante negli allegati II e III del regolamento. Inoltre, il mandato dell’Agenzia nell’ambito dei rimpatri e della cooperazione con i Paesi terzi sarà rafforzato. Allo stesso modo, l’Agenzia dovrà fornire assistenza agli Stati Schengen in tutte le fasi del rimpatrio. Naturalmente, l’Agenzia potrà ancora sostenere uno Stato Schengen che richiede la sua assistenza. Ora tale assistenza potrà essere anche offerta a uno Stato Schengen interessato su iniziativa dell’Agenzia stessa. L’assistenza nell’ambito dei rimpatri si estenderà a tutti i relativi aspetti (dalla preparazione fino al rimpatrio vero e proprio) e comprenderà anche il rimpatrio volontario. L’Agenzia potrà fornire assistenza agli Stati Schengen anche nelle procedure di identificazione dei cittadini di Paesi terzi e di acquisizione dei documenti di viaggio. L’Agenzia dovrà inoltre rafforzare la sua presenza nei Paesi terzi. La cooperazione con i Paesi terzi dovrà intensificarsi, ad esempio estendendo il mandato dell’Agenzia. Inoltre, in futuro potranno essere conclusi accordi sullo status anche con Paesi diversi da quelli limitrofi. Simili accordi disciplinano, tra l’altro, i poteri esecutivi di cui dispone il personale impiegato dall’Agenzia sul territorio nazionale del Paese terzo. I singoli Stati che garantiscono questa gestione delle frontiere nel proprio interesse e nell’interesse comune di tutti gli Stati Schengen manterranno la responsabilità primaria delle frontiere esterne. Anche le decisioni sui rimpatri e sulla carcerazione amministrativa saranno di esclusiva competenza dei singoli Stati. In sintesi, il nuovo regolamento stabilisce i seguenti obiettivi:
- monitoraggio più efficace delle frontiere esterne da parte degli Stati Schengen;
- gestione delle sfide migratorie e delle potenziali minacce future alle frontiere esterne;
- rimpatrio più efficace dei cittadini il cui soggiorno è irregolare;
- garanzia di un livello elevato di sicurezza nello spazio Schengen;
- rispetto del principio di solidarietà;
- rispetto dei diritti fondamentali.
Data la sua posizione geografica e in quanto Paese associato a Schengen, anche la Svizzera potrà beneficiare di queste misure, che dovrebbero contribuire a ridurre il transito migratorio attraverso il nostro Paese e a garantire maggiore sicurezza nello spazio Schengen.
Infine, in base a una raccomandazione della Commissione nell’ambito dell’ultima valutazione Schengen della Svizzera nel 2018, la legge sull’asilo dovrà specificare che i richiedenti l’asilo interessati da una decisione d’allontanamento sono obbligati a lasciare lo spazio Schengen e a recarsi nel Paese di provenienza.