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Consultazione 2019/88: Revisione dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 9 pagine
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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)
Modifica del...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 lett. e
1Le omologazioni secondo l’articolo 7 e l’immissione sul mercato di biocidi non soggetti all’obbligo di omologazione (art. 3 cpv. 3) sono limitate nel tempo. Vigono le seguenti durate massime:
e. per il riconoscimento: finché dura l’omologazione del prodotto di riferimento;
Art. 10 frase introduttiva
L’UFSP, d’intesa con l’UFAM e la SECO, adegua:
Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva
1Un biocida è omologato con un’omologazione O , se il richiedente dimostra che in
N
base allo stato attuale della scienza e della tecnica e in caso di uso conforme allo scopo:
1 RS 813.12
2019–xxxx