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Consultazione 2019/88: Revisione dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 9 pagine

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Art. 40 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 47 cpv. 2

2Per i biocidi dei tipi di prodotto 2, 6, 7, 8, 10, 14 e 21 si applicano inoltre le restrizioni di cui all’allegato 2.4 ORRPChim5.

Art. 51

Concerne soltanto il testo francese

Art. 62a, 62b e 62d

Abrogato

Titolo prima dell’art. 62e

Sezione 1a: Disposizione transitoria concernente la modifica del........

Art. 62e

Fino al 31 dicembre 2026 al più tardi, possono essere immessi sul mercato senza apporre l’UFI secondo l’articolo 38a:

a. biocidi destinati a utilizzatori professionali e per i quali non esistono UFI generati in base al regolamento (UE) CLP6;

b. biocidi destinati a utilizzatori privati che sono stati immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2022 e per i quali non è stato generato un UFI sulla base del regolamento (UE) CLP7.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il .....

2Con effetto dal 1° gennaio 2022 entrano in vigore:

a. l’articolo 38a dell’ordinanza sui biocidi;

5 RS 814.81

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.