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Consultazione 2019/88: Revisione dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 9 pagine
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e. USAV.
Art. 84 lett. a n. 2
D’intesa con l’UFAM e la SECO, l’UFSP adegua i seguenti allegati:
a. allegato 2:
1. prende in considerazione le modifiche delle direttive sui test dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e definisce la versione determinante del regolamento (CE) n. 440/200810 e del manuale dell’ONU sulle prove e sui criteri (UN Manual of Tests and Criteria)11.
Art. 93a cpv. 2
Abrogato
Art. 93b Disposizione transitoria della modifica del …. 2020
Fino al 31 dicembre 2026 al più tardi, i fabbricanti possono immettere sul mercato senza indicare l’UFI secondo l’articolo 15a:
a. preparati destinati a utilizzatori professionali e che non sono provvisti di un UFI generato in base al regolamento (UE) CLP12;
b. preparati destinati a utilizzatori privati che sono stati immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2022 e che non sono provvisti di un UFI generato in base al regolamento (UE) CLP13.
Allegato 5 n. 1.2
Concerne soltanto il testo francese
10 Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 mag. 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.
11 Il manuale può essere consultato gratuitamente nel sito Internet dell’ONU all’indirizzo Internet: www.unece.org > Our work > Transport > Dangerous Goods > Legal Instruments and Recommendations > UN Manual of Tests and Criteria.
12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.