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Consultazione 2019/88: Revisione dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 9 pagine
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Allegato
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 5 giugno 20158 sui prodotti chimici:
Art. 15a cpv. 1
1Il fabbricante che immette sul mercato un preparato classificato come pericoloso a causa dei pericoli fisici o per la salute che comporta, deve attribuirgli un identificatore unico di formula (UFI).
Art. 49 lett. d n. 1a
Abrogato
Art. 49 lett. d n. 1bis
L’annuncio deve contenere i seguenti dati:
d. per i preparati:
1bisl’UFI, sempre che ne siano provvisti;
Art. 54 cpv. 3
3Le deroghe di cui al capoverso 1 lettere a, b, c, h, i e j non si applicano ai preparati provvisti di un UFI.
Art. 74 lett. b
Se necessario ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza e su loro richiesta, all’organo di notifica e ai servizi di valutazione devono essere trasmessi i seguenti dati relativi a sostanze, preparati e oggetti:
b. i dati relativi a sostanze estranee e componenti di derrate alimentari e a sostanze contenute in oggetti d’uso, che sono stati rilevati dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in base all’ordinanza del 16 dicembre 20169 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;
Art. 77, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), cpv. 2 lett. e,
cpv. 3 e 4 (concerne soltanto il testo francese)
2Per l’organo di notifica è istituito un comitato di direzione. Questo è composto dei direttori dei seguenti uffici federali: