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Consultazione 2019/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio · 10 pagine

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Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio

Art. 9 Prescrizione

1Il credito si prescrive in cinque anni dall’inizio dell’esigibilità.

2La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto dell’amministrazione inteso a far valere il credito presso la persona tenuta a pagarlo.

3Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

Art. 10 Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni

1Gli emolumenti riscossi per le iscrizioni nel registro di commercio secondo i numeri 1–3 dell’allegato spettano in ragione del 90 per cento al Cantone che ha proceduto all’iscrizione e del 10 per cento alla Confederazione.

2Gli emolumenti secondo i numeri 4 e 5 dell’allegato spettano al Cantone o alla Confederazione, a seconda dell’autorità che ha proceduto alla decisione o alla prestazione.

3La parte spettante alla Confederazione degli emolumenti riscossi nel corso dell’anno precedente dagli uffici cantonali del registro di commercio deve esserle versata all’inizio di ogni anno.

Art. 11 Disposizione transitoria

Le modalità di pagamento e l’importo degli emolumenti per le decisioni e le prestazioni precedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza sono rette dal diritto anteriore.

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 3 dicembre 19542 sulle tasse in materia di registro di commercio è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il … .

… In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 RS 221.411.1