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Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 7 pagine
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Modifica del diritto penale minorile (Misure per aumentare la sicurezza in presenza di
criminali periocolosi) RU 2018
c. alla liberazione definitiva dalla privazione della libertà o dalla pena detentiva eseguita al termine del collocamento in un istituto chiuso.
3Se, durante l’esecuzione di una sentenza che contiene una riserva, è pronunciata una nuova sentenza ai sensi della presente legge in seguito a un reato, la riserva vale fino al termine dell’esecuzione della nuova sentenza.
Art. 19 cpv. 1bise 1ter, 3 e 4
1bisSe nella sentenza di riferimento, nella quale è stato ordinato un collocamento in un istituto chiuso, è stata riservata in base all’articolo 15a una misura prevista agli articoli 59 – 61 o 64 capoverso 1 CP, l’autorità d’esecuzione decide dopo aver sentito una commissione costituita secondo l’articolo 62d capoverso 2 CP.
1terL’autorità d’esecuzione non sopprime un collocamento in un istituto chiuso secondo l’articolo 15 capoverso 2, se ha chiesto una misura in base all’articolo 19c e la sentenza del giudice per gli adulti in merito a tale misura non è ancora passata in giudicato.
3Abrogato
4Abrogato
Art. 19a Misure successive
a. Principi
1Qualora la soppressione di una misura protettiva comporti gravi svantaggi, non altrimenti evitabili, per l'interessato stesso o per la sicurezza altrui, l'autorità d'esecuzione chiede per tempo l'applicazione di misure appropriate di protezione dei minori e degli adulti.
2L’autorità d’esecuzione può chiedere in base agli articoli 19b e 19c una misura prevista dal Codice penale soltanto se i presupposti per una misura appropriata di protezione degli adulti non sono adempiuti.
Art. 19b b. Interdizione di esercitare un’attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate conformemente al CP
1Qualora la soppressione di un’interdizione o di un divieto secondo l’articolo 16a comporti gravi svantaggi per la sicurezza altrui, l’autorità d’esecuzione chiede per tempo al giudice per gli adulti del domicilio del maggiorenne interessato di stabilire se siano adempiuti i presupposti di un’interdizione o di un divieto di cui all’articolo 67 capoverso 2 o 67b CP5.
2Se i presupposti per l’interdizione richiesta o per il divieto richiesto sono adempiuti, il giudice pronuncia l’interdizione o il divieto conformemente alle disposizioni del CP. Non può pronunciare un’interdizione a vita di esercitare un’attività. La procedura è retta dagli articoli 364 e 365 del Codice di procedura penale (CPP)6.