Progetto

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Modifica del diritto penale minorile (Misure per aumentare la sicurezza in presenza di

criminali periocolosi) RU 2018

3L’esecuzione dell’interdizione o del divieto si svolge conformemente alle disposizioni del CP. In base agli articoli 67 capoverso 2bise 67b capoverso 5 CP, il giudice può prorogare l’interdizione o il divieto su proposta delle autorità d’esecuzione. In base all’articolo 67d capoverso 1 CP può estendere l’interdizione o il divieto su proposta delle autorità d’esecuzione o pronunciare un’interdizione o un divieto aggiuntivi.

Art. 19c c. Misure stazionarie ai sensi del CP

1L’autorità d’esecuzione chiede per tempo al giudice per gli adulti del domicilio dell’interessato, prima della fine del collocamento in un istituto chiuso oppure prima della fine della privazione della libertà o della pena detentiva eseguita al termine del collocamento in un istituto chiuso, una misura prevista agli articoli 59–61 o 64 capoverso 1 CP, se:

a. una misura stazionaria del CP è stata sottoposta a riserva ai sensi dell’articolo 15a;

b. in caso di soppressione del collocamento in un istituto chiuso o alla fine della pena residua eseguita al termine del collocamento in un istituto chiuso, vi è seriamente da attendersi che l’interessato commetta nuovamente un crimine di cui all’articolo 15a capoverso 1 lettera a; e

c. l’interessato è maggiorenne.

2L’autorità d’esecuzione fonda la sua proposta:

a. sulla relazione della direzione dell’istituzione d’esecuzione;

b. sulla perizia di un esperto indipendente ai sensi dell’articolo 56 capoversi 3 e 4 CP;

c. dopo aver sentito una commissione costituita secondo l’articolo 62d capoverso 2 CP; e

d. dopo aver sentito l’interessato.

3Il giudice per gli adulti fonda le sue decisioni sulle disposizioni del CP. La procedura è retta dagli articoli 364 e 365 CPP7. Se ordina una misura prevista dal CP, sopprime il collocamento in un istituto chiuso ancora in corso. L’esecuzione delle misure si svolge conformemente alle disposizioni del CP.

Art. 25a abis. Riserva

1Nella sentenza di riferimento, l’autorità penale giudicante per i minori riserva la pronuncia di una misura prevista agli articoli 59–61 e 64 capoverso 1 CP per il periodo successivo al compimento del 18° anno di età, se:

7 RS 312.0