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Consultazione 2020/11: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 7 pagine

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Art. 37f cpv. 1

1La Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi consiglia il DFI in merito alla stesura dell’elenco delle analisi ai sensi dell’articolo 34, in merito alla valutazione e alla determinazione dell’importo del rimborso dei mezzi e degli apparecchi di cui all’articolo 33 lettera e, nonché in merito alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77l e 104a capoverso 4.

Art. 45a lett. e, 51 lett. e, 52 lett. e, 52a lett. e, 52b lett. e, 52c lett. e, nonché 53 lett. c

Abrogati

Art. 77 Sviluppo della qualità

1Nel quadro delle loro competenze, il Consiglio federale, la Commissione federale per la qualità, i fornitori di prestazioni e le loro federazioni nonché le federazioni degli assicuratori forniscono il loro contributo allo sviluppo della qualità. Per garantire e promuovere la qualità delle prestazioni definiscono requisiti minimi e obiettivi da perseguire.

2Attraverso un processo iterativo provvedono alla garanzia e a un costante miglioramento della qualità delle prestazioni negli ambiti dell’efficacia, della sicurezza, della centralità del paziente, della tempestività, dell’efficienza, delle pari opportunità e delle cure coordinate.

3Dispongono di un sistema di gestione della qualità appropriato che consenta di individuare la necessità di intervento per quanto concerne gli obiettivi, prendere decisioni basate su dati concreti in merito alle misure di miglioramento, nonché verificare il rispetto e l’efficacia delle misure a favore della qualità. I risultati così ottenuti sono introdotti come nuovi requisiti minimi della qualità.

Art. 77a Convenzioni sulla qualità

1Le federazioni dei fornitori di prestazioni e le federazioni degli assicuratori (parti contraenti) sono tenute a verificare i requisiti stabiliti nelle convenzioni sulla qualità in merito agli obiettivi vigenti del Consiglio federale di cui all’articolo 58 LAMal e le raccomandazioni della Commissione federale per la qualità di cui all’articolo 58c capoverso 1 lettere c e h LAMal. Sono tenute ad adeguare le convezioni sulla qualità in funzione di tali disposizioni e raccomandazioni.

2Le parti contraenti sono tenute a pubblicare le convenzioni sulla qualità in una forma tale da permetterne la consultazione in qualsiasi momento da parte dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e degli assicurati.

Art. 77b Commissione federale per la qualità

1Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli altri membri della Commissione federale per la qualità.