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Consultazione 2020/11: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 7 pagine

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2Il numero degli assicurati di cui all’articolo 58f capoverso 5 LAMal è calcolato in base all’effettivo degli assicurati al 1° gennaio dell’anno civile per il quale è riscosso il contributo.

3L’UFSP calcola le quoteparti dei Cantoni e degli assicuratori.

Art. 77i Riscossione dei contributi

1L’UFSP riscuote i contributi presso i Cantoni e gli assicuratori il 30 aprile dell’anno di contribuzione.

2Gli assicuratori e i Cantoni che non pagano il contributo dovuto entro i termini devono un interesse di mora del cinque per cento all’anno.

Art. 77j Conteggio

L’UFSP effettua il conteggio per il contributo della Confederazione, dei Cantoni e degli assicuratori rispettivamente entro il 31 marzo dell’anno civile successivo all’anno di contribuzione. Se dal conteggio risulta un’eccedenza o una copertura insufficiente, il contributo corrispondente per Cantoni e assicuratori è trasferito all’anno di contribuzione successivo.

Art. 77k Multe e sanzioni

1I mezzi finanziari derivanti da multe e sanzioni applicate da un tribunale arbitrale cantonale per mancato rispetto delle misure di cui agli articoli 58a e 58h LAMal sono utilizzati per finanziare i costi di cui all’articolo 58f capoverso 1 LAMal.

2Il tribunale arbitrale cantonale trasferisce all’UFSP i mezzi finanziari derivanti da multe e sanzioni entro il 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 77l Garanzia della qualità

Sentita la competente commissione, il DFI stabilisce le misure di cui all’articolo 58h capoverso 1 LAMal.

Art. 135

Abrogato