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Consultazione 2020/11: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 7 pagine

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2La Commissione è composta di 15 membri. Di essi:

a. quattro persone rappresentano i fornitori di prestazioni, una delle quali i medici e una gli ospedali;

b. due persone rappresentano i Cantoni;

c. due persone rappresentano gli assicuratori;

d. due persone rappresentano gli assicurati e le organizzazioni di pazienti;

e. cinque persone rappresentano gli esperti scientifici.

3I membri devono disporre di elevate conoscenze nella gestione della qualità, di ottime conoscenze del sistema sanitario e delle assicurazioni sociali svizzero nonché di elevate competenze specialistiche nell’ambito della qualità della fornitura delle prestazioni.

4La segreteria sottostà alla presidenza della Commissione federale per la qualità dal punto di vista tecnico e all’UFSP da quello amministrativo.

Art. 77c Dati dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori

1I Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori devono fornire i dati in maniera corretta, completa, entro il termine prescritto e a proprie spese.

2Devono trasmettere i dati per via elettronica e in forma criptata.

3Se constatano lacune nella fornitura dei dati, i terzi incaricati di cui all'articolo 58c capoverso 1 lettere e ed f LAMal assegnano al Cantone, al fornitore di prestazioni o all’assicuratore un termine supplementare per fornire dati corretti e completi e ne informano nel contempo la Commissione federale per la qualità.

Art. 77d Conservazione, cancellazione e distruzione dei dati

1Per la conservazione, la cancellazione e la distruzione dei dati da parte di terzi è applicabile per analogia l’articolo 31a.

2I terzi informano i fornitori di dati di cui all’articolo 77d capoverso 1 e la Commissione federale per la qualità sulla cancellazione e la distruzione dei dati.

Art. 77e Aiuti finanziari

1La Commissione federale per la qualità concede aiuti finanziari di cui all’articolo 58e capoverso 1 LAMal a progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità se:

a. contribuiscono allo sviluppo della qualità nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 58 LAMal;

b. derivano da una necessità d’intervento dimostrata;

c. la loro realizzazione si basa su metodi scientifici e standard o linee guida riconosciuti.

2Le domande di aiuti finanziari devono permettere una valutazione completa dello sviluppo della qualità previsto. In particolare esse devono contenere: