Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

investimenti indiretti, l’incentivo a investire tramite un prodotto estero decadrà, la piazza svizzera dei fondi di investimento godrà di condizioni paritarie.

Per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie, occorre distinguere tra effetti temporanei, effetti statici ed effetti dinamici. Oltre alle stime dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), sono stati considerati anche i risultati di due studi commissionati dall’AFC a BAK Economics e KPMG.

La riforma comporterà una riduzione una tantum delle entrate, poiché il rimborso dell’attuale imposta preventiva sui redditi di interessi agli investitori domiciliati all’estero e alle persone giuridiche con sede in Svizzera potrà essere richiesto ancora per tre anni, mentre la nuova imposta preventiva non sarà più riscossa. La riduzione temporanea delle entrate è stimata a circa 750 milioni di franchi. Questa cifra è coperta da accantonamenti costituiti in passato dalla Confederazione e non ha quindi alcuna incidenza sul preventivo.

Da un punto di vista statico la riforma comporterà minori entrate ricorrenti, in quanto in particolare gli investitori domiciliati all’estero saranno esentati dall’imposta preventiva (stima 130 mio. fr.). Questa stima include anche le maggiori entrate derivanti dall’imposta preventiva, in quanto la funzione di garanzia sarà applicata anche ai redditi di interessi esteri delle persone fisiche domiciliate in Svizzera (stima: 35 mio. fr.). Il 90 per cento degli effetti statici sulle entrate, dovuti alla riforma dell’imposta preventiva, riguarderanno la Confederazione, mentre il restante 10 per cento toccherà i Cantoni. L’abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere comporterà minori entrate stimate a 50 milioni di franchi all’anno, a esclusivo carico del preventivo della Confederazione.

Per quanto riguarda l’insieme delle componenti degli effetti statici stimati sul gettito, sussistono incertezze dovute, da un lato, alla disponibilità dei dati e, dall’altro, al livello dei tassi di interesse. In primo luogo, non tutte le componenti della riforma possono essere quantificate. In secondo luogo, è stato necessario elaborare una serie di ipotesi critiche per le componenti quantificabili. In terzo luogo, dato l’attuale livello particolarmente basso dei tassi d’interesse, le minori entrate stimate a livello statico riconducibili alla riforma si limitano a qualche centinaia di milioni di franchi. All’aumentare dei tassi d’interesse, aumentano automaticamente anche le minori entrate. Inoltre, una stima statica non tiene conto degli effetti dinamici derivanti dagli adeguamenti del comportamento degli investitori o dal rafforzamento dell’attrattiva della piazza.

Per quanto riguarda l’ultimo punto, chiari segnali indicano che in una prospettiva a lungo termine la riforma prevede un ottimo rapporto costi-benefici. Anche per la Confederazione, sulla quale ricadono quasi tutte le minori entrate stimate a livello statico, la riforma dovrebbe autofinanziarsi dopo circa cinque anni. Per i Cantoni e i Comuni, la riforma dovrebbe determinare maggiori entrate. In una prospettiva a medio e lungo termine, la riforma dovrebbe innescare impulsi che porteranno alla creazione di valore e posti di lavoro e genereranno maggiori entrate per le amministrazioni pubbliche.