Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
o il domicilio in Svizzera. L’imposta preventiva non viene applicata ai redditi di debitori domiciliati all’estero, anche se questi redditi sono soggetti alle imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza.
Le caratteristiche importanti del sistema noto come principio del debitore* sono la facilità di riscossione e l’anonimato. Infatti, l’imposta preventiva viene prelevata indipendentemente dall’investitore. Pertanto, essa riguarda gli investitori istituzionali e domiciliati all’estero così come le persone fisiche domiciliate in Svizzera. Una distinzione in base all’investitore o al gruppo di investitori avviene soltanto per il rimborso.
L’imposta preventiva ha lo scopo di garantire l’imposta sul reddito e sulla sostanza per le persone fisiche domiciliate in Svizzera (funzione di garanzia* dell’imposta preventiva); in questo modo esse sono indotte a comunicare all’autorità fiscale cantonale competente i redditi e i valori patrimoniali soggetti all’imposta preventiva. In cambio, esse ricevono il rimborso integrale dell’imposta preventiva.
Gli investitori domiciliati all’estero hanno diritto al rimborso parziale o integrale di tale imposta in base alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) applicabile. Qualora non esista alcuna CDI tra la Svizzera e il Paese di domicilio o sia previsto soltanto un rimborso parziale (cosiddetta imposta residua*), l’imposta preventiva servirà a generare entrate fiscali (funzione fiscale* dell’imposta preventiva).
Figura 1: rappresentazione schematica del principio del debitore
1.1.2 L’attuale tassa di negoziazione
La tassa di negoziazione viene riscossa sulla compravendita di determinati titoli e quindi grava anche sulle obbligazioni. La tassa è dovuta se almeno una delle parti coinvolta nella negoziazione è un negoziatore di titoli domiciliato in Svizzera. Per ogni negoziatore coinvolto è dovuta la metà della tassa. Per le obbligazioni svizzere, la tassa complessiva ammonta allo 0,15 per cento del ricavato della vendita, mentre per i titoli esteri allo 0,3 per cento.
1.1.3 Necessità d’intervento
1.1.3.1 Mercato dei capitali di terzi
L’attuale sistema dell’imposta preventiva presenta degli svantaggi per il mercato dei capitali di terzi* (soprattutto per quanto riguarda le emissioni di obbligazioni) in Svizzera. Ciò si ripercuote negativamente sull’economia pubblica svizzera così come sul gettito fiscale di Confederazione, Cantoni e Comuni.