Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Gli interessi corrisposti sulle obbligazioni*1 di società svizzere sono soggetti a un’imposta preventiva del 35 per cento. Di conseguenza, per gli investitori le obbligazioni svizzere sono poco attraenti anche se prevedono il diritto a un rimborso parziale o integrale dell’imposta. Le ragioni sono da ricercarsi nella sottrazione di liquidità nel periodo tra la riscossione e il rimborso dell’imposta preventiva nonché nel dispendio amministrativo legato al rimborso.

In risposta a tale situazione, i gruppi svizzeri eludono regolarmente l’imposta preventiva emettendo le proprie obbligazioni attraverso società estere. Anche le attività di finanziamento interne ai gruppi* a volte non hanno luogo in Svizzera. Ciò comporta una perdita a livello di creazione di valore, posti di lavoro e gettito fiscale. Inoltre, per questi titoli formalmente esteri non sussiste alcuna funzione di garanzia relativa all’imposta sul reddito e sulla sostanza, come sarebbe necessario in particolare per le persone fisiche domiciliate in Svizzera.

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un progetto sulla riforma dell’imposta preventiva da porre in consultazione. A tal fine, nelle sedute del 26 giugno e del 27 settembre 2019, l’Esecutivo ha stabilito i principali parametri della riforma. Questi si basano in larga misura sui parametri di riferimento indicati da una sottocommissione della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 17.494.

Oltre all’imposta preventiva, anche la tassa di negoziazione e l’imposta sull’utile hanno un impatto notevole sull’attrattiva del mercato svizzero dei capitali. Riguardo alla tassa di negoziazione, il Consiglio federale propone adeguamenti puntuali. Il Governo ha invece deciso di non adottare alcuna misura relativa all’imposta sull’utile (n. 1.2.4).

1.1 Necessità d’intervento e obiettivi

1.1.1 L’attuale imposta preventiva

L’imposta preventiva è un’imposta riscossa alla fonte* dalla Confederazione, pari al 35 per cento. Essa si applica tra l’altro ai redditi di capitali mobili (oggetto dell’imposta): vi sono compresi gli interessi, gli averi di clienti, i redditi di partecipazioni e i corrispondenti redditi di investimenti collettivi di capitale (ICC)* ai sensi della legge federale del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Inoltre, tale imposta si applica a determinate vincite alla lotteria e prestazioni assicurative.

Il debitore della prestazione imponibile (soggetto dell’imposta, ad es. emittente di un’obbligazione) paga all’investitore (ad es. il detentore dell’obbligazione) il 65 per cento dei redditi e versa il restante 35 per cento all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Sono assoggettati all’imposta i debitori che hanno la loro sede

1I termini tecnici più importanti sono spiegati nel glossario. Alla prima occorrenza sono

contrassegnati con un asterisco *.

2 RS 951.31