Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 8 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OFo

5 Conseguenze

5.1 Conseguenze per Confederazione, Cantoni e Comuni

La responsabilità per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione di edifici e impianti forestali di cui all’articolo 22 LPT spetta ai Comuni, i quali devono consultare preventivamente le competenti autorità forestali cantonali. Di conseguenza, la presente revisione non ha alcun impatto sulle finanze e sul personale della Confederazione. Inoltre, occorre partire dal presupposto che questi progetti costituiscono singoli casi regionali, che quindi non avranno ripercussioni degne di menzione sulle finanze o sul personale di Cantoni e Comuni.

5.2 Altre conseguenze

La presente revisione consente di migliorare le condizioni quadro poste all’economia, in particolare l’economia forestale e del legno, riguardanti l’utilizzazione e la trasformazione del legno. Al contempo, consente di sfruttare sinergie con altri ambiti della gestione forestale, di cui beneficeranno in generale anche il bosco e l’ambiente. I requisiti vigenti posti dall’articolo 13a OFo per gli edifici e gli impianti forestali permettono di escludere i progetti non conformi allo scopo previsto o in contrasto con altri interessi pubblici (p. es. ambiente, salute o società).

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