Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 8 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OFo
4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni
4.1 Articolo 13a Edifici e impianti forestali
L’articolo 13a capoverso 1 OFo deve essere completato con il termine «depositi di tondame». Affinché un deposito di tondame sia autorizzato, deve soddisfare i requisiti vigenti posti agli edifici e agli impianti forestali, ossia: deve servire alla gestione regionale della foresta, il suo fabbisogno è dimostrato, l’ubicazione è appropriata e le dimensioni sono conformi alle condizioni regionali. Inoltre, non deve opporvisi nessun interesse pubblico preponderante.
Analogamente all’articolo 22 capoverso 3 LPT, sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale. Tra queste vi sono ad esempio le disposizioni in materia di protezione dei biotopi di cui agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1º luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) o le prescrizioni cantonali in materia di pianificazione e di gestione di cui all’articolo 20 capoverso 2 LFo. Un deposito utilizzato a fini più ampi che i soli fini regionali non sarebbe ammesso, in quanto non sarebbe considerato un edificio o un impianto forestale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b LFo. In questo caso si tratterebbe infatti piuttosto di un cambiamento durevole delle finalità del suolo boschivo. Il tenore dell’articolo 13a OFo si ispira fortemente a quello dell’articolo 22 LPT, contribuendo in tal modo a un buon coordinamento tra la legislazione sulle foreste e quella sulla pianificazione del territorio. Queste condizioni garantiscono un’esecuzione uniforme di questa disposizione a livello cantonale.
Conformemente all’articolo 13a OFo, i depositi di tondame possono essere realizzati su una superficie dura (p. es. ghiaia, calcestruzzo, catrame) alla stregua dei depositi coperti di legna da ardere. I depositi di tondame vanno distinti dalle semplici cataste di legna create temporaneamente sul suolo boschivo naturale ai margini delle strade forestali nel quadro di lavori di taglio. Queste cataste continueranno a poter essere realizzate senza necessitare dell’autorizzazione per edifici e impianti forestali.
Nel quadro dell’esame del carattere appropriato dell’ubicazione ai sensi dell’articolo 13a capoverso 2 OFo occorre considerare diversi aspetti: la gestione forestale regionale, il fabbisogno di impianti, procedure di gestione il più possibile efficienti come pure le condizioni locali e le esigenze delle imprese di trasformazione approvvigionate con questo legno. L’accesso ai depositi di tondame deve essere possibile durante tutto l’anno senza restrizioni come pure rispettoso dell’ambiente ed economicamente sopportabile (distanze). I depositi di tondame possono essere realizzati su piazze di deposito in aree boschive con un accesso vicino alla rete stradale principale o collegate direttamente a una segheria, in modo tale che il legno possa essere fatto arrivare alle aziende di trasformazione senza trasporto supplementare. Per valutare la conformità dell’ubicazione tenendo conto delle diverse condizioni ed esigenze economiche, risulta più adeguato applicare criteri qualitativi piuttosto che criteri quantitativi (p. es. volume massimo per detti depositi). La Confederazione potrà precisare le condizioni in un aiuto all’esecuzione. Nel quadro dell’attuazione, i Cantoni possono tenere conto delle peculiarità regionali e locali.
7/8 153-00007/00001/01093/00002/T075-0022